Fisco e contabilità

Per l'azienda speciale in crisi il piano di risanamento scongiura la liquidazione

Questo non incide sulle modalità di approvazione del bilancio dell'azienda

di Amedeo Di Filippo

In alternativa alla liquidazione dell'azienda speciale, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, la legge consente all'ente locale di approvare un piano di risanamento per recuperare l'equilibrio economico delle attività svolte. Questo non incide sulle modalità di approvazione del bilancio dell'azienda, che riguardando la discrezionale possibilità di sostenere finanziariamente organismi in gravi situazioni di crisi con prospettive di riequilibrio economico. È quanto afferma la sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti con la deliberazione n. 44/2022.

Le norme
È stato chiesto alla Corte di conoscere la portata applicativa dell'articolo 13-quater del Dl 4/2022 il quale, modificando l'articolo 1, comma 555, della legge 147/2013, dispone che in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto per una quota superiore all'80% del valore della produzione sono poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci. Le disposizioni non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale il quale, in base alla norma del 2022, può prevedere da parte dell'amministrazione socia interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse e può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle disposizioni del Tuel relative ai debiti fuori bilancio, a condizione che il piano venga approvato dall'ente proprietario. Il problema prospettato è relativo al procedimento di approvazione della proposta di bilancio dell'azienda speciale, pervenuto all'ente locale ma non ancora approvato dall'organo competente, dal momento che con l'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio si configurerebbero i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1, comma 555, novellato.

Il piano
Alla luce dello ius superveniens, affermano i magistrati contabili, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 1, comma 555, primo periodo – ossia si riscontrino quattro dei cinque ultimi esercizi con un risultato negativo – il comune, in alternativa alla messa in liquidazione, può approvare un idoneo piano di risanamento dell'azienda speciale e ripianarne le perdite anche in deroga alle ordinarie condizioni disposte dal Tuel. Tenuto conto che l'ente locale conferisce all'azienda il capitale di dotazione, determina indirizzi e finalità, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura dei costi sociali, approva gli atti fondamentali quali il piano-programma, comprendente il contratto di servizio, il bilancio di esercizio, il budget economico, il piano degli indicatori di bilancio, a detta della sezione Lazio l'innovazione normativa del 2022 non incide in alcun modo sulle modalità di approvazione del bilancio dell'azienda, riguardando, invece, la possibilità di mantenimento in vita e di sostenere finanziariamente organismi in gravi situazioni di crisi in presenza di serie prospettive di riequilibrio economico.

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