Appalti

Appalti e concessioni del Pnrr, le regole Anac per monitorare l'impiego di giovani, quote rosa e disabili

Le informazioni che stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici

di Manuela Sodini

Anac ha elaborato le indicazioni applicabili agli appalti e alle concessioni, sopra-soglia e sotto-soglia, afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse Pnrr al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere e per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Lo scorso 30 dicembre erano state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee guida previste al fine di consentire l'applicazione operativa delle misure relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, dal Pnrr e dal Pnc; si trattava delle linee guida contemplate dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto 77/2021.

L'articolo 10 delle linee guida prevede che sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», siano pubblicati: il rapporto sulla situazione del personale previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e la dichiarazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Sempre lo stesso articolo 10 ha disposto inoltre che Anac, con un proprio provvedimento, individui i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere e per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Con la delibera n. 122/2022, Anac ha individuato dati e informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

In particolare, nella delibera è stata inserita una tabella che riporta i dati che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, attraverso la valorizzazione di apposite caselle messe a disposizione sul sistema Simog, comunicano all'Autorità. In calce alla tabella viene precisato che Anac renderà nota, con apposita comunicazione, l'entrata in vigore degli obblighi di comunicazione indicati nella tabella, non appena adeguati i sistemi informativi.

Sempre nella delibera n. 122 viene precisato che le notizie connesse agli adempimenti in oggetto, considerate utili alle valutazioni delle stazioni appaltanti ai fini delle esclusioni dei concorrenti dalle procedure di gara, saranno inserite nel Casellario informatico di cui all'articolo 213 del codice dei contratti pubblici.

Anche in questo caso è stata inserita nella delibera una tabella che contiene le notizie ritenute utili per le finalità del casellario e per le finalità di monitoraggio riferite ai contratti finanziati con le risorse del Pnrr e del Pnc che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono obbligati a comunicare all'Autorità. Nello specifico, la tabella contiene per ogni mancato adempimento, ad esempio omessa presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dal Codice delle pari opportunità, mancata presentazione entro sei mesi dalla conclusione del contratto della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, mancato assolvimento degli obblighi che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilita', la tipologia degli operatori economici coinvolti nell'adempimento e gli effetti del provvedimento di esclusione anche rispetto alle annotazioni riportate nel casellario informatico.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©