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Impianti fotovoltaici e termici, tempi dimezzati per la valutazione dei progetti da parte dei Vigili del Fuoco

Via libera definitiva al Dl Aiuti-ter. La norma - in vigore fino a tutto il 2024 - riduce da 60 a 30 giorni il tempo per l'esame di conformità da parte dei Comandi provinciali

di Mariagrazia Barletta

Con la definitiva conversione in legge del Dl Aiuti-ter - mercoledì 16 novembre da parte dell'Aula del Senato - viene confermato il dimezzamento dei tempi entro cui i Vigili del Fuoco devono pronunciarsi sui progetti che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sui tetti o sulle facciate di edifici che ospitano attività sottoposte alle procedure di prevenzione incendi, classificate in categoria B o C dal Dpr 151 del 2011. La nuova misura, che dunque porta da 60 a 30 giorni i tempi di risposta dei Comandi provinciali, è però temporanea: vale fino al 31 dicembre 2024 e nasce per far fronte alle «esigenze poste dall'emergenza energetica in atto». Nel caso l'installazione di un impianto fotovoltaico o solare termico comporti l'attivazione delle pratiche di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha quindi 30 giorni di tempo, computati dalla data di presentazione della documentazione completa, per esprimersi sulla conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

Va ricordato che la sicurezza antincendio degli impianti fotovoltaici installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è demandata alle indicazioni della guida tecnica allegata alla lettera circolare della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica numero 1324 del 7 febbraio 2012 e alle relative note di chiarimento. Altre prescrizioni sono contenute anche nella regola tecnica sulle chiusure d'ambito degli edifici civili (Dm 30 marzo 2022 in vigore dallo scorso 7 luglio). Le indicazioni sul fotovoltaico sono però in evoluzione: come annunciato ad ottobre dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Guidi Parisi, durante la decima Giornata nazionale dell'ingegneria della sicurezza, presto le circolari sul fotovoltaico saranno aggiornate e inserite in un decreto del ministero dell'Interno.

È forse utile ricordare anche che l'installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco comporta una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e, di conseguenza, occorre presentare una Scia antincendio a lavori ultimati. Inoltre, se c'è aggravio del rischio, per le attività di categoria B o C, il progetto va anche sottoposto alla valutazione dei Vigili del Fuoco per l'approvazione. Se non c'è aggravio allora alla Scia (in questo caso l'asseverazione attestante la conformità dell'attività può limitarsi agli aspetti oggetto di modifica), bisogna aggiungere la presentazione della dichiarazione di non aggravio del rischio incendio (i riferimenti sono il Dm 7 agosto 2012 e il Dpr 151 del 2011, in particolare il comma 6 dell'articolo 4). La Scia, anche se non c'è aggravio, va comunque corredata delle certificazioni e dichiarazioni probanti ai fini antincendio (firmate da un professionista iscritto nelle apposite liste del ministero dell'Interno).

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