Urbanistica

Cessioni, rush finale entro il 7 aprile ma resta aperta la strada per frazionare gli importi

Chi ha acquistato l’intero credito può cedere nel 2022 ulteriori quote dell’importo

di Giorgio Gavelli e Lorenzo Pegorin

Rush finale per la cessione dei crediti d’imposta 2021 in scadenza il 7 aprile. Mancano ormai poco meno di tre settimane alla chiusura ufficiale (salvo ulteriori prorogh; l’anno scorso la scadenza fu portata sino al 15 aprile 2021) del canale telematico per la cessione del credito con riferimento ai crediti d’imposta maturati nell’anno fiscale 2021, e per gli operatori è tempo di assumere le ultime decisioni.

Inutile dire che il tourbillon normativo piombato sul sistema della cessione dei crediti legati al mondo dei bonus edilizi (proprio nel momento clou, quando si stavano perfezionando le operazioni di asseverazione tecnica e di apposizione del visto di conformità) ha spiazzato i contribuenti, creando evidenti difficoltà operative per molti. Del resto, il conseguente blocco improvviso degli acquisti da parte di alcuni importanti operatori finanziari, con la tardiva e soprattutto parziale riapertura dei giorni scorsi (si veda la pagina a fianco), impone spesso la necessità di rivedere in corsa alcune scelte, con l’aggravante che su alcune posizioni non tutto potrebbe essere sempre rimediabile.

Vediamo di ipotizzare alcuni scenari possibili, in relazione ad alcuni casi pratici, tenendo conto che, ad oggi, molte piattaforme utilizzate dai principali operatori finanziari hanno già chiuso i battenti per la cessione dei crediti 2021.

Il privato che non riesce a cedere

Supponiamo il caso di un privato cittadino che entro il 7 aprile non riesca a perfezionare la cessione del credito 2021 a terzi. Con la circolare 24/E/2020 l’Agenzia ha confermato che l’opzione per la cessione può essere esercitata anche per le rate residue delle detrazioni non ancora usufruite e, in tal caso essa, deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile. Costui potrebbe dunque recuperare in dichiarazione dei redditi 1/5 o 1/10 della detrazione (capienza d’imposta permettendo), per poi cedere il restante credito. La tempistica per la cessione dei decimi/quinti residui è a oggi individuabile nel 16 marzo 2023. Va da sé però che ragioni finanziarie potrebbero indurre/costringere il contribuente ad anticipare il prima possibile la cessione dei quinti/decimi successivi. Si pensi, banalmente, a chi deve rientrare da un affidamento, e aveva puntato sulla liquidità derivante dalla cessione del credito per poter saldare il suo debito. In questi casi, nulla osta a che l’operazione venga anticipata ben prima della presentazione della dichiarazione. Infatti, dal punto di vista giuridico non vi sono motivi ostativi che obbligherebbero il contribuente ad aspettare l’invio del modello Redditi (o 730) prima di eseguire la cessione delle rate residue.

La cessione a terzi

Una situazione particolarmente intricata potrebbe riguardare quei contribuenti che, nel periodo d’imposta 2021, non hanno capienza in dichiarazione dei redditi, e che quindi sarebbero destinati a perdere il quinto o il decimo del credito per la mancanza di Irpef dalla quale poter detrarre. Costoro, fino al 7 aprile potrebbero pensare di cedere il credito ad operatori non finanziari. Ricordiamo, tuttavia, che chi acquista è obbligato a utilizzare in F24 quanto ricevuto. Si deve, quindi, trattare di un soggetto che effettivamente ha capienza fiscale (intesa in questo caso come tributi/contributi a debito) per poter gestire il credito, e ciò accade raramente per i “privati”. Il credito d’imposta può essere fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione in capo all’originario beneficiario (cinque o dieci se è acquisito l’intero credito), ma, come sempre, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese; inoltre, il credito può essere nuovamente ceduto a terzi (ma solo ad uno dei soggetti indicati dall’articolo 1, comma 2, del Dl 13/2022) a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione di cessione. Nulla vieta, quindi, che sia lo stesso soggetto che ha acquisto l’intero credito a cedere nel 2022 gli ulteriori 9/10 o 4/5 dell’importo, per anticipare i tempi finanziari di recupero del credito stesso.

Chi ha ceduto solo il primo Sal

Frequente è anche la situazione di chi ha ceduto il primo Sal (o i primi due Sal) nel corso del 2021 a un operatore, ma non riuscirà a cedere allo stesso soggetto il Sal successivo o finale per spese sostenute e asseverate per lavori proseguiti o terminati nel 2021. In questo caso non ci rilevano motivi ostativi al fatto che la cessione possa essere indirizzata ad un altro soggetto diverso rispetto al primo acquirente dei Sal, anche se, specie fra gli istituti di credito, si nota una certa ritrosia all’acquisto di crediti oggetto di precedenti Sal ceduti ad altri operatori.

Anche in questo caso l’alternativa potrebbe essere quella di indirizzare la cessione verso un soggetto non finanziario che sia in grado di poter gestire il credito con l’impiego in F24 in compensazione.

Il fornitore

Qualche problema in meno ha il soggetto che ha acquisito il credito con lo “sconto in fattura”. Se “sfuma” la cessione entro il 7 aprile, la prima quota del credito 2021 può essere utilizzata in compensazione (modello F24) entro fine anno e, entro il 16 marzo 2023, può essere ceduta la parte residua.

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