Fisco e contabilità

Pnrr, gestione di cassa irregolare da sanare per garantire il tracciamento dei vincoli

Se la si costituisce per la prima vota, vanno conteggiati saldi e movimentazioni degli esercizi precedenti

di Corrado Mancini

L'irregolarità relativa alla non corretta gestione della cassa vincolata da parte del Comune, sebbene non si associ a una condizione di squilibrio del bilancio, né a una condizione di squilibrio di cassa, comporta comunque una distorta rappresentazione dei dati di consuntivo e deve perciò essere corretta, al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di rendiconto e la regolare e sana gestione finanziaria. Lo sostiene la sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana con la delibera n. 58/2022.

Nel caso specifico l'ente non aveva proceduto a effettuare in bilancio la contabilizzazione corretta e integrale dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'articolo 180 del Tuel per le modalità di riscossione, e dall'articolo 195 del Tuel per il loro successivo utilizzo. In particolare, l'ente non ha costituito la cassa vincolata, pur in presenza di flussi di cassa relativi a entrate vincolate.

L'assenza della puntuale movimentazione richiesta dai principi contabili non permette di definire l'ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l'eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'articolo 195 del Tuel. L'assenza di tale quantificazione non consente neanche la valutazione del rispetto dell'articolo 222 del Tuel nel corso dell'esercizio. Tale irregolarità comporta, inoltre, la non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell'ente e allegato al rendiconto della gestione di cui all'articolo 226 del Tuel.

Inoltre, per il collegio contabile, è necessario considerare, più in generale, che la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa, rispetto alle componenti libera e vincolata, potrebbe anche ostacolare l'emersione di eventuali situazioni di precarietà del bilancio in relazione a enti che ricorrono al costante o ripetuto utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti; sintomo, questo, dell'impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio.

L'irregolarità va quindi sanata ma, secondo i magistrati contabili, nel momento in cui l'ente va a istituire e quantificare la cassa vincolata per la prima volta, non avendolo fatto in passato, non può considerare unicamente le movimentazioni dell'esercizio, senza ricostruire le movimentazioni e i saldi provenienti dagli esercizi precedenti.

La corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa vincolati, rispetto alle componenti libere risulta ancora più indispensabile qualora l'ente fosse destinatario di somme a valere sul Pnrr o Pnc che avranno incidenza sulla gestione di competenza, ma soprattutto sulla gestione della liquidità e, in particolare, sul rispetto degli equilibri di cassa. Ma soprattutto il Comune dovrà essere in grado di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

E in questo senso il questionario della Corte dei conti al bilancio di previsione 2022-2024, approvato con la deliberazione n. 2/2022 della Sezione per le Autonomie, specificatamente richiede all'organo di revisione di accertarsi relativamente all'avvenuta predisposizione da parte dell'ente di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione (articolo 3, comma 3, Dm 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

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