Fisco e contabilità

Tasse e multe, per i Comuni si allarga la rottamazione delle cartelle

Saranno ora regioni ed enti locali a dover fissare con una propria delibera le regole per cancellare in automatico le mini cartelle e consentire ai loro cittadini di poter aderire alla rottamazione

(foto Agf)

di Andrea Carli e Marco Mobili

Stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro e rottamazione quater possibile anche nei comuni che riscuotono in proprio o affidano il recupero dei loro crediti ad agenti della riscossione privati. È quanto prevedono un paio di emendamenti della Lega e di Fratelli d'Italia riformulati dal governo al decreto bollette approvati nella notte tra martedì e mercoledì dalla commissione Finanze della Camera.

Saranno ora regioni ed enti locali a dover fissare con una propria delibera le regole per cancellare in automatico le mini cartelle e consentire ai loro cittadini di poter aderire alla rottamazione delle cartelle.

Stralcio e rottamazione ad ampio raggio

Con i due correttivi lo stralcio automatico dei debiti fino a mille euro e la rottamazione quater si applicano anche nei comuni, nelle regioni e nelle province che riscuotono in proprio o affidano il recupero di tasse e multe non pagate dai contribuenti ad agenti della riscossione privati iscritti all'albo del ministero dell'Economia. Attualmente, infatti, la nuova rottamazione e lo stralcio delle cartelle erano possibili solo per i debiti affidati all'agente della riscossione pubblico, in sostanza quelli recapitati ai cittadini a mezzo ruolo dall'agenzia entrate Riscossione. Un'apertura attesa da migliaia di cittadini che per scelta dei loro amministratori locali fino ad oggi restavano di fatto tagliati fuori dalla doppia sanatoria perché avevano tra le mani un'ingiunzione di pagamento del comune o di una gente della riscossione privato e non una cartella iscritta a ruolo.

Il provvedimento di sindaci e governatori

Saranno comunque i sindaci, i governatori e le stesse province a fissare le regole della definizione agevolata. Con una delibera ad hoc saranno indicati il numero di rate e la relativa scadenza, le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di aderire alla definizione agevolata, i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Inoltre la stessa delibera dovrà indicare il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

La rottamazione quater

I due emendamenti approvati prevedono dunque l'estensione della rottamazione quater tutti i carichi affidati alla riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli contenuti negli atti ancora notificati, o per quelli dove è prevista una rateizzazione o una sospensione, o ancora per quei debiti per i quali era in qualche modo già prevista una definizione agevolata anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

Lo stralcio parziale delle microcartelle

Le modifiche al decreto bollette, di fatto prevedono che per i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico si applica alle sole somme dovute, alla stessa data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Inoltre la cancellazione del debito non riguarda la quota capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli atti di pagamento, che restano integralmente dovuti. In sostanza la quota della multa va sempre pagata.


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