Fisco e contabilità

Pnrr per la digitalizzazione, variazioni compensative tra gli stanziamenti per le tecnologie e quelli per servizi cloud infrastrutturali

I bandi per la transizione al digitale applicano il sistema Lump Sum per effetto del quale l'erogazione dei fondi avviene per obiettivi e non attraverso la rendicontazione della spesa

di Corrado Mancini

I Comuni stanno entrando nel vivo della gestione delle risorse Pnrr per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione locale ed è proprio questo il momento in cui gli operatori si interrogano sulle corrette procedure da porre in atto. In questo senso può essere utile riepilogare il quadro operativo.

Innanzitutto è bene ricordare che i bandi per la transizione al digitale applicano il sistema Lump Sum per effetto del quale l'erogazione dei fondi avviene per obiettivi e non attraverso la rendicontazione della spesa per cui vanno attestati i risultati. in tal senso nella richiesta di erogazione del contributo sarà necessario attestare il rispetto delle disposizioni del Pnrr, nonchè la regolare esecuzione da parte del Rup.

Gli accertamenti dovranno essere registrati in contabilità con l'avvenuta comunicazione dell'ammissione al finanziamento, anche mediante avviso sulla piattaforma, con esigibilità all'esercizio in cui si raggiungono gli obiettivi per la rendicontazione sintetica. Se il raggiungimento dei risultati è nel corrente esercizio sia l'accertamento dell'entrata che l'impegno della spesa vengono assunti nel corrente esercizio, salvo eventualmente procedere in occasione del riaccertamento ordinario dei residui o con variazione di esigibilità entro il 31/12 alla reimputazione di entrata e spesa qualora per fatto sopravvenuto, il raggiungimento dei risultati e la conseguente esigibilità debba essere rinviata all'esercizio successivo.

Nel caso in cui il raggiungimento dei risultati fosse programmato nell'esercizio successivo (n+1) a quello di competenza, sia l'accertamento dell'entrata che l'impegno della spesa dovranno essere assunti nel medesimo esercizio successivo. Anche in questo caso, in presenza di variazione del cronoprogramma di realizzazione del progetto, si dovrà procedere con una variazione di esigibilità qualora il raggiungimento dei risultati fosse anticipato all'esercizio in corso (n) o alla reimputazione se posticipato all'esercizio successivo (n+2).

Qualora le clausole contrattuali prevedono un'esigibilità di spesa anticipata rispetto a quella della rendicontazione è necessario anticipare le risorse sia in termini di competenza che di cassa.

Va inoltre tenuto presente che le entrate degli avvisi, sia quelle del titolo II che quelle del titolo IV, sono vincolate, però dato che l'erogazione è successiva alla rendicontazione il vincolo di cassa non si attiva, una volta riscossi i fondi, a seguito di rendicontazione e raggiungimento degli obiettivi, le risorse perdono il vincolo. L'amministrazione può in ogni caso attribuire formalmente un vincolo, ai sensi dell'articolo 187, comma 3-ter, lettera d) del Tuel, alle eventuali risorse eccedenti rispetto alle necessità, per finanziare le spese eventualmente ancora necessarie ad integrare e completare il passaggio al digitale.

Le spese per l'acquisto di servizi infrastrutturali Cloud sono classificate tra le spese per l'informatica, i servizi di assistenza e di consulenza rientrano nella spesa di servizi cloud infrastrutturali (Faq n. 49), ne consegue che l'entrata va registrata al titolo II mentre la spesa sarà registrata al titolo I, secondo la codifica del piano dei conti indicata dalla Commissione Arconet.

Le spese relative agli avvisi che costituiscono spese di investimento andranno registrate al titolo II con imputazione delle relative entrate al titolo IV.

Sarà inoltre necessario rispettare le indicazioni della circolare Rgs con riferimento alla codifica dei capitoli Pnrr indicando: missione, investimento, Cup e linea di finanziamento.

Qualora i fondi non fossero sufficienti sarà necessario integrarli con risorse proprie, nel caso in cui fossero eccedenti è possibile il loro utilizzo per altre spese Ict.

È consentita, secondo l'articolo 27, comma 2-quinquies, del Dl 152/2021, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la possibilità di proporre, nell'ambito dei bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. In tal senso, per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti, dovranno vigilare sulla corretta applicazione della norma.

Si ritiene ammissibile destinare parte delle somme ricevute per i progetti della transizione digitale, a valere sulle risorse del Pnrr, per incentivi alle funzioni tecniche ex articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari interne. Tali somme sono escluse dal rispetto del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016 (Corte dei conti Lombardia deliberazione n. 116/2022).

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