Personale

Rischio restituzione per i costi del personale giudicati inammissibili

Le spese «bocciate» devono essere ricaricate sui bilanci e riducono le assunzioni

di Arturo Bianco

Le amministrazioni locali devono prestare la massima attenzione alle voci di costo del personale che possono essere ammesse nei quadri economici dei progetti per l’attuazione del Pnrr.

Il carattere a tempo determinato sulle assunzioni non è di per sé sufficiente a considerare la spesa come ammissibile, mentre non possono essere conteggiate tutte le voci di costo riferite allo svolgimento di attività ordinarie o riferite ad attività che vengono svolte da personale già dipendente dell’ente. Gli errori determinano la necessità del recupero delle somme, a partire dall’inserimento degli oneri per le assunzioni a tempo determinato nella spesa del personale ai fini della determinazione delle capacità assunzionali: il che comporterà la riduzione delle assunzioni possibili a tempo indeterminato.

La verifica di questi elementi sarò effettuata sia attraverso le verifiche che la Ragioneria generale dello Stato effettua normalmente sia con i controlli che dovranno essere effettuati dalle amministrazioni centrali capofila dei singoli progetti. Sono queste alcune delle indicazioni contenute nella circolare 4/2022 della Rgs, che è particolarmente attenta a individuare sia i costi ammissibili e non sia le conseguenze degli errori.

In primo luogo, è legittimo l'inserimento dei costi per le attività, anche se svolte da esperti esterni, dirette in modo immediato e diretto alla realizzazione dello specifico progetto. Anche gli oneri per le attività di supporto alle strutture operative degli enti possono essere legittimamente ammesse, ma occorre che vi sia anche in questo caso un legame diretto e immediato con la realizzazione del progetto e che questa attività sia qualificabile come «essenziale» per la sua concreta attuazione.

Occorre essere su questo punto particolarmente attenti: le amministrazioni non possono infatti inserire tra i costi da inserire nei quadri economici quelli del personale già dipendente dell’ente, anche se adibito, per una parte del tempo di lavoro o per l’intero orario, al supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal Pnrr. La circolare cita espressamente tra le spese ammissibili quelle per gli incarichi di progettazione, gli oneri per la direzione dei lavori, i costi dei collaudi tecnici e di quelli amministrativi, la spesa per le indagini geologiche e sismiche, per le operazioni di bonifica archeologica e i compensi per i componenti le commissioni giudicatrici.

Per l’individuazione delle attività che non possono essere invece ammesse, in quanto al di fuori delle spese rendicontabili all’Unione europea, si fa riferimento espresso agli interventi di «assistenza tecnica» alle amministrazioni, cioè le attività qualificabili some supporto.

Anche con riferimento a queste voci, vengono indicate una serie di attività concrete: quelli dirette «alla preparazione, al controllo, all’audit ed alla valutazione, quali gli studi, le analisi, le attività di supporto amministrativo, le azioni di informazione e di comunicazione, la gestione delle relazioni, a partire da quelle con i portatori di interesse e le spese - anche se informatiche - per consentire sia la elaborazione che lo scambio delle informazioni».

Viene inoltre aggiunto che non sono ammessi i costi ascrivibili al normale funzionamento dell’ente, anche se riferito a strutture preesistenti cui vengono con l’occasione affidati compiti di supporto per l’attuazione del Pnr. Non sono infine ammissibili i costi di personale, anche se si tratta di assunzioni a tempo determinato, che sono effettuate per dare corso allo svolgimento di attività ordinarie.

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