Personale

Posizioni organizzative, dal nuovo contratto nessuna riparametrazione automatica

Resta fermo che le somme destinate alle posizioni organizzative e alle future EQ scontano il tetto 2016 unitamente alle altre voci che vi soggiacciono

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

La trasformazione degli incarichi di posizione organizzativa in elevate qualificazioni (EQ), imposto dal contratto del Comparto delle Funzioni Locali siglato il 16 novembre scorso, non comporterà alcuna automatica riparametrazione del valore loro attribuito a titolo di indennità di posizione. Questo il contenuto del parere CFL 178 rilasciato dall'Aran, impegnata in questi giorni nel fornire agli enti una serie di indicazioni ad ampio raggio sull'applicazione del nuovo contratto collettivo.

L'Agenzia rammenta innanzitutto che gli incarichi di EQ, che a norma dell'articolo 16 del nuovo contratto prenderanno il posto delle attuali posizioni organizzative, vedranno la luce solo dal 1° aprile dell'anno prossimo, decorrenza del complessivo disegno di riclassificazione del personale del Comparto di cui all'articolo 13.Inoltre, prosegue il parere, il comma 3 dell'articolo 13 si pone come norma transitoria, disponendo che, in prima applicazione gli incarichi di posizione organizzativa in essere dovranno essere automaticamente ricondotti agli incarichi di EQ.Ciò detto, in un contesto nel quale le differenze tra vecchio e nuovo inquadramento appaiono, in linea generale, assai sfumate, l'articolo 17, comma 2, del contratto eleva l'importo massimo attribuibile alle figure in esame dagli attuali 16.000 a 18.000 euro annui. Con ciò, però, non si concretizza alcun automatismo nella loro valorizzazione economica e gli enti non saranno tenuti a rideterminare l'importo attualmente attribuito in ragione del passaggio alla nuova classificazione.Un simile processo, attesa la discrezionalità delle amministrazioni nel determinare lo stanziamento destinato al trattamento accessorio delle Op e domani delle EQ, potrà essere invece previsto autonomamente da ciascun ente a valle del passaggio al nuovo regime.

In effetti, sottolinea il parere, «gli stessi incarichi di posizione organizzativa, in quanto conferiti secondo la previgente disciplina di cui agli artt. 13 e ss. del Ccnl del 21 maggio 2018, proseguiranno fino alla naturale scadenza, con i valori di retribuzione di posizione in essere e senza alcuna riparametrazione degli stessi».

Il possibile incremento del valore delle indennità riconosciute al personale in commento, peraltro, incrocia l'annosa questione del rispetto del limite al trattamento accessorio, ex articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. Attualmente, resta fermo che le somme destinate alle posizioni organizzative e alle future EQ scontano il tetto 2016 unitamente alle altre voci che vi soggiacciono. Si aggiunga che ad oggi, a differenza di quanto accaduto nel 2018, quando con l'articolo 11-bis comma 2 del Dl 135/2018, si consentì di incrementare il valore destinato a quel personale derogando al limite a fronte della rinuncia a quota parte delle proprie capacità assunzionali, non esiste una norma che consenta di replicare lo stesso comportamento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©