Urbanistica

Sismabonus, per l'Agenzia delle Entrate l'errore sui codici intervento è «sostanziale»

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

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di Alessandro Borgoglio

La domanda del lettore: In relazione a un intervento per il quale si può fruire del sismabonus, è stato indicato il codice intervento 13 (intervento sismico) in luogo del codice intervento 15 (intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore). Si è provveduto a inviare all'agenzia delle Entrate una pec (posta elettronica certificata) con la quale si chiedeva di rettificare l'errore, considerandolo un errore formale, in quanto non comporta la modifica della detrazione spettante, dal momento che entrambi i codici indicati rientrano nel superbonus 110 per cento. L'agenzia delle Entrate ha risposto a questa pec ritenendo invece che, «da un preliminare esame istruttorio», l'errore sia da ritenere sostanziale e che vada gestito come previsto dalla procedura riportata al paragrafo 5.3 della circolare 33/E/2022. Tuttavia, questa circolare contiene un esempio di errato codice intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante, mentre, nel caso di specie, la detrazione rimane la stessa. Qual è il parere dell'esperto?

La risposta dell'esperto: Si conferma che - secondo la prassi dell'agenzia delle Entrate - l'errata indicazione del codice intervento nella comunicazione di opzione costituisce errore sostanziale e, per la correzione, richiede l'adozione della specifica procedura prevista dal paragrafo 5.3 della circolare 33/E/2022. Si tratta di una interpretazione fornita dall'Agenzia su una procedura di cui essa si è "dotata" - pur non essendo prevista dalla legge né da provvedimenti attuativi - per consentire ai contribuenti di correggere eventuali errori da loro commessi. Resta salva la facoltà del contribuente di non adeguarsi, esponendosi, però, al rischio di una contestazione e del recupero dell'agevolazione fruita.

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