Fisco e contabilità

Tari, proroga solo a metà per i regolamenti

Quest’anno tutto al 31 maggio, ma regola da correggere quando non c’è il rinvio dei preventivi

di Pasquale Mirto

Dopo la proroga arrivata con il decreto Aiuti, a termini già scaduti, il quadro della Tari è definito.

Entro il 31 maggio i Comuni dovranno approvare regolamento e tariffe di Tari e tariffa corrispettiva. Prima dovrà essere approvato il Pef, che deve scontare la scelta del quadrante della qualità (delibera Arera n. 15/2022). Una matrioska di adempimenti a tappe forzate, anche perché è difficile ipotizzare un nuovo rinvio dei preventivi.

L’articolo 3, comma 5-quinquies del Dl 228/2021 sgancia i termini di approvazione di Pef e tariffe dalla scadenza del preventivo, ma solo fino al 30 aprile. Dopo, in base al Dl Aiuti, i due termini tornano a coincidere, perché se la scadenza dei bilanci è prorogata oltre al 30 aprile il termine per l’approvazione «degli atti» coincide con quella per la delibera del bilancio di previsione. La nuova norma precisa che in caso di approvazione o modifica dei provvedimenti Tari dopo il varo del bilancio di previsione, il Comune effettua le conseguenti modifiche alla prima variazione utile, in linea con la regola generale (finalmente) introdotta dall’articolo 13, comma 5-bis del Dl 4/2022.

Anche così, però, residuano delle incertezze, in quanto l’articolo 3, comma 5-quinquies del Dl 228/2021 deroga al comma 683 della legge 147/2013 – che prevede i termini per le delibere tariffarie – ma all’articolo 53, comma 16 della legge 388/2000, che prevede i termini per i regolamenti, sempre ancorati a quelli del preventivo. La discrasia si concretizza solo se la data di approvazione del bilancio è fissata prima del 30 aprile, perché se, come quest’anno il termine per i bilanci è successivo, si porta con sé la scadenza per tariffe e regolamento.

Nelle delibere occorre recepire le nuove regole sulla rendicontazione dei rifiuti urbani avviati al riciclo/recupero dalle imprese (articolo 3, delibera Arera 15/2022), mentre il Testo unico sulla qualità entrerà in vigore dal 2023, concedendo ai Comuni il tempo di adeguarsi entro la fine di quest’anno.

Si ricorda infine che è possibile ancora concedere riduzioni collegate al Covid, perché l’articolo 13 del Dl 4/2022 permette di utilizzare i resti del fondone 2020 e quelli dell’articolo 6 del Dl 73/2021 anche nel 2022, «per le finalità cui sono state assegnate». Quindi, è possibile disporre riduzioni per le utenze sia domestiche sia non domestiche, compreso il bonus sociale Tari, in attesa che dal 1° gennaio 2023 trovi attuazione quello gestito da Arera (articolo 57-bis del Dl 124/2019).

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