Personale

Utilizzo graduatorie concorsuali, illegittimo negarne lo scorrimento a un'altra Pa senza motivazione

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

È illegittimo il comportamento di un ente locale che nega l'utilizzo di una propria graduatoria concorsuale ad altra pubblica amministrazione appartenente a un comparto diverso dalle Funzioni locali (nel caso di specie, un ministero), senza fornire i motivi di interesse pubblico posti a base del diniego. Non soddisfa, di certo, il principio il semplice richiamo alle previsioni del bando che prevedano la facoltà di dare l'assenso in parola. Questa la conclusione cui giunge il Tar Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza n. 9759/2021, pubblicata lo scorso 14 gennaio.

Il quadro normativo
L'impianto regolamentare sulla possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali di altre pubbliche amministrazioni è contenuto nell'articolo 9 della legge 3/2003. Il disposto rinvia ad un apposito regolamento che deve «stabilire le modalità e criteri con i quali le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione» e al secondo comma aggiunge che «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione». Il riferimento esplicito al «previo accordo» tra le amministrazioni per l'utilizzo delle rispettive graduatorie è contenuto nel diverso articolo 3, comma 61, della legge 350/2003 che dispone: «In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate (le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici) … possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate». Come ha avuto modo di precisare la magistratura contabile (Corte dei conti della Sardegna deliberazione n. 85/2020/PAR su NT+ Enti locali & edilizia del 7 agosto 2020) un'interpretazione sistematica delle norme e la logica suggerita dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 3/2003, rende perfettamente applicabile la diposizione anche per gli enti locali.

Il fatto e la decisione del Tar
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avanzato richiesta a un ente locale laziale per addivenire a un accordo finalizzato a consentire al ministero di reclutare personale utilizzando la graduatoria stilata dal Comune. Il Comune ha respinto la richiesta sul fondamento che nel caso di specie trova applicazione quanto previsto nel bando di concorso, il quale stabiliva che è facoltà dell'ente concedere l'utilizzo della graduatoria di merito solo ad altri enti appartenenti al comparto Funzioni locali.
I soggetti collocati in graduatoria, ritenendo il comportamento dell'amministrazione locale illegittimo perché in violazione delle disposizioni che regolano l'utilizzo delle graduatorie concorsuali approvate da altri enti, hanno così promosso ricorso innanzi al giudice amministrativo. Per il giudice amministrativo la normativa primaria vigente, superiore per rango, rende illegittime ed inapplicabili previsioni del bando di concorso, ma anche regolamentari, che stabiliscano l'utilizzabilità solo per determinate categorie di enti pubblici.
Il limite posto dal Comune, si legge nella sentenza, limita di fatto uno strumento, quello del reclutamento del personale utilizzando la graduatoria di altri enti, che consente di contenere e ridurre la spesa pubblica oltre che il costo e i tempi per l'esperimento e la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale, soprattutto se contestualizzato con l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid in essere.
Per queste ragioni il ricorso viene così accolto con conseguente annullamento del rifiuto della domanda di scorrimento di graduatoria concorsuale avanzata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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