Urbanistica

Bonus edilizi, visto di conformità con controlli solo documentali

Nuovi obblighi per cessioni e sconti in fattura «ordinari» e per il 110% in dichiarazione

di Alessandra Caputo e Giorgio Gavelli

Dal 12 novembre scorso, per effetto del Dl Antifrodi 157/2021 (articolo 1), il visto di conformità incrocia molto più spesso la strada dei bonus edilizi. Se prima era richiesto solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura per lavori agevolati dal 110%, ora serve anche per:1 detrazione 110% "utilizzata" in dichiarazione;2 bonus edilizi differenti dal superbonus, in caso di cessione del credito o sconto in fattura (ipotesi nelle quali occorre anche l'asseverazione di un tecnico circa la congruità della spesa).

I punti confermati
Non cambiano i soggetti abilitati ad apporre il visto: gli iscritti negli albi di dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro, gli iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso dei titoli di studio, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf. Dal 22 ottobre scorso (ex articolo 5, comma 14, del Dl 146/2021) sono compresi anche gli iscritti nel registro dei revisori legali.Un'altra conferma riguarda il tipo di verifiche da fare. Il comma 11 dell'articolo 119 del Dl Rilancio 34/20 e il nuovo comma 1-ter dell'articolo 121 dispongono che il visto ha ad oggetto i «dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta». Inoltre, il comma 13 dell'articolo 119 obbliga il professionista che appone il visto (ai fini superbonus) a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati, nonché della polizza per la responsabilità civile stipulata da questi ultimi.In pratica – anche in base al documento Cndcec/Fnc del 19 aprile 2021 – al professionista che rilascia il visto spetta un controllo di tipo "formale", finalizzato a verificare (conservandone opportuna documentazione) che il contribuente stia legittimamente fruendo del superbonus. Una verifica documentale analoga a quella sulla legittimità delle detrazioni nel modello 730, dunque. Per molte situazioni è previsto che il professionista si faccia rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nessuna competenza ha, inoltre, il professionista che rilascia il visto sui corrispettivi fatturati da chi esegue i lavori: l'attestazione di congruità dei prezzi viene infatti rilasciata dai tecnici, così come le asseverazioni richieste in molti casi dal legislatore (superbonus, ecobonus, sismabonus, eccetera).I controlli da eseguire sono relativi a: soggetti beneficiari; tipologie di immobili oggetto degli interventi; tipologie di intervento; ammontare delle spese sostenute e modalità di pagamento; presenza di asseverazioni e attestazioni ove richieste.In ambito superbonus, se il professionista appone il visto su interventi "trainati" deve verificare anche la documentazione di quelli "trainanti" (che potrebbero essere stati eseguiti su parti comuni condominiali). Inoltre, se l'opzione per la cessione/sconto è riferita a uno stato di avanzamento lavori (Sal), bisogna verificare la presenza del Sal, che non venga superato il numero massimo di Sal (due) e che ciascuno di essi raggiunga la misura minima prevista (30%).

Le novità del Dl Antifrodi
Nel caso delle detrazioni diverse dal superbonus, il possibile disallineamento tra pagamenti e Sal (confermato dalla risposta del Mef prot. 5-06307 del 7 luglio scorso) rende più complicato il rilascio del visto, anche se – ad avviso di chi scrive – il visto viene dato sulle "spese sostenute" (ossia "pagate" per le persone fisiche e i condomìni), per cui i due aspetti dovrebbero restare sganciati, come pare emergere anche dalle Faq diffuse il 22 novembre dalle Entrate.La detrazione in dichiarazione necessita o meno del visto a seconda del tipo di bonus: per il superbonus, dal 12 novembre scorso scatta l'obbligo, salvo 730 precompilato o trasmesso dal sostituto d'imposta (è auspicabile l'esonero per le dichiarazioni relazione 2020); mentre per altre detrazioni non è richiesto, anche se non va dimenticato che per alcune di esse, come l'ecobonus ordinario o il bonus facciate che richiede la coibentazione è già in vigore (dai lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, data di entrata in vigore del Dm Requisiti) l'asseverazione tecnica con la congruità dei prezzi, obbligatoria anche solo per detrarre.

Rebus congruità per le spese professionali
Il binomio tra asseverazione di congruità delle spese e visto di conformità, già complesso in ambito superbonus, deve fare i conti con il debutto nei bonus minori. In base al comma 13-bis del Dl 34/2020, l'asseverazione di congruità fa riferimento:ai prezzari individuati dal decreto Requisiti 6 agosto 2020 (regionali o pubblicazioni Dei, in casi residuali allegato "I" al medesimo decreto) o dal Dm 58/2017 per il sismabonus; ai valori massimi stabiliti, per categorie di beni, dal ministro della Transizione ecologica (indicazione aggiunta dal decreto Antifrodi ma non ancora efficace). Secondo l'articolo 13.1, lettera c, dell'Allegato "A" al Dm Requisiti, ai fini della congruità delle prestazioni professionali si fa riferimento ai valori massimi di cui al decreto del ministro della Giustizia 17 giugno 2016. Il dubbio riguarda l'eventuale inserimento nel novero di queste prestazioni anche di quella riguardante il rilascio del visto.

Ci pare, però, che ci siano problemi sia dal lato soggettivo che da quello della tempistica. Per quanto riguarda il primo aspetto, non sembra che il professionista tecnico – chiamato ad asseverare la congruità dei prezzi – sia il soggetto più adatto per definire se la parcella del vistatore possa definirsi congrua. Per quanto attiene alla tempistica, poi, il visto di conformità costituisce l'ultimo atto prima dell'invio della comunicazione alle Entrate (tanto è vero che, presumibilmente, il professionista incaricato dovrà accertarsi della presenza dell'attestazione di congruità), per cui è ben difficile che il costo di questa prestazione possa essere inserita nell'attestazione rilasciata dal tecnico. Questa anomalia, già emersa con il superbonus, ora si ripercuote anche sui visti dei bonus minori, per i quali potrebbe anche sorgere un problema di detraibilità. Il compenso per il visto dovrebbe, infatti, logicamente far parte dell'ammontare detraibile, anche se la disposizione che lo prevede (articolo 119, comma 15, del Dl 34/2020) si applica letteralmente solo al superbonus: per cui una lettura restrittiva (non condivisibile) porterebbe a un'indetraibilità per tutti gli altri bonus, anche in presenza di plafond di spesa capienti.

Capienza che l'entrata in vigore repentina del decreto Antifrodi potrebbe aver spiazzato. Va considerato, infatti, che entro il 16 marzo 2022 saranno oggetto di cessione tutte le spese sostenute nel 2021. Per un "bonus casa" in cui il contribuente ha raggiunto il limite di 96.000 euro per unità immobiliare, la spesa per il visto (ammesso che sia detraibile) non ha margini per essere "spesata". Stessa cosa potrebbe anche accadere (in attesa di chiarimenti) per i costi del visto riguardante un bonus facciate che, pur non avendo alcun limite prefissato di spesa, ha già raggiunto il livello massimo di congruità con i lavori realizzati e i costi professionali sostenuti prima del rilascio del visto.

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