Fisco e contabilità

Imposta di soggiorno, vale solo la dichiarazione ministeriale annuale

Da quest’anno non utilizzabili le comunicazioni previste dai Comuni

di Giuseppe Debenedetto

Il gestore della struttura ricettiva deve presentare solo la dichiarazione annuale ministeriale e non anche le comunicazioni periodiche previste dai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno. È quanto affermato dal dipartimento delle Finanze con la risoluzione 1/DF/2023, ribadendo quanto chiarito con le Faq del 19 settembre 2022.

Nella circostanza il Mef aveva ammesso la presentazione di dichiarazioni periodiche previste dai Comuni, ma solo in fase di prima applicazione, cioè limitatamente alle dichiarazioni degli anni 2020 e 2021 da trasmettere entro il 30 settembre 2022. Ne consegue che, a partire da quest’anno, la dichiarazione ministeriale dovrebbe costituire l’unica modalità con cui assolvere all’obbligo dichiarativo da parte dei gestori delle strutture ricettive.

Si tratta di una conclusione non condivisibile, perché non tiene conto della potestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria (articolo 52 del Dlgs 446/97) nonché della disciplina generale dell’imposta di soggiorno che fa salvi gli «ulteriori adempimenti previsti dal regolamento comunale» e che consente ai Comuni di disporre ulteriori modalità applicative del tributo (articolo 4, commi 1-ter e 3, del Dlgs 23/2011).

Come evidenziato dall’Ifel (fondazione dell’Anci) con nota del 28 novembre 2022, il nuovo adempimento dichiarativo previsto dal Dm 29 aprile 2022 non incide in alcun modo sulle modalità e sui tempi di versamento dell’imposta da parte dei gestori ai Comuni, né tantomeno sulle comunicazioni che si accompagnano a tale riversamento e che sono disciplinate dal regolamento comunale.

D’altra parte, l’effettuazione delle comunicazioni periodiche contestuali al riversamento dell’imposta di soggiorno non costituisce un aggravio, ma una facilitazione per il gestore delle strutture ricettive, in quanto i portali informatici attivati da molti Comuni consentono di generare automaticamente il bollettino per riversare il tributo e di ottenere la precompilazione del modello 21, necessario per adempiere a obblighi contabili.

Non sembra neppure invocabile il principio contenuto nell’articolo 6 della legge 212/2000, che vieta di chiedere al contribuente documenti e informazioni «già in possesso» dell’amministrazione, considerata la sfasatura temporale con il termine del 30 giugno dell’anno successivo per la presentazione della dichiarazione annuale. Termine peraltro incompatibile con l’attività di controllo che verrebbe effettuata a distanza di troppo tempo e che, di fatto, legittimerebbe comportamenti elusivi specie per le strutture ricettive stagionali ed extralberghiere.

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