Personale

Adeguamento dei limiti del trattamento accessorio, contano solo i contratti a tempo indeterminato

Fuori dal calcolo anche le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato

di Marco Rossi

Ai fini dell'adeguamento del limite del trattamento accessorio del personale , in base al meccanismo introdotto dal Dl 34/2019, bisongna tenere conto di tutte le nuove assunzioni intervenute dopo il 31 dicembre 2018 anche se il provvedimento d'urgenza è entrato in vigore successivamente.

È quanto ha stabilito la Corte dei conti Lombardia con il parere 134/2021 riguardante la previsione contenuta nel Dl 34/2019 a mente della quale – letteralmente – il «limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018».

Come noto, infatti, con il Dl 34/2019 la disciplina concernente le facoltà assunzionali degli enti locali è stata profondamente innovata, introducendo un sistema flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale e sul superamento delle regole basate sul criterio del cosiddetto turn over.

In questo quadro di riferimento è previsto anche un adeguamento del limite del trattamento accessorio in funzione delle dinamiche che caratterizzano il personale in capo all'ente, mediante l'utilizzo di un metodo di calcolo la cui applicazione è stata puntualmente chiarita dalla nota prot. 179877/2020 della ragioneria generale dello Stato. Tra l'altro, il successivo decreto ministeriale attuativo fa salvo il limite iniziale del trattamento accessorio, qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Secondo la Corte dei conti, come anticipato, per l'applicazione di questa logica di aggiornamento del limite si deve tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del Dl 34/2019.

Diversamente opinando, infatti, ovvero sottraendo dal computo le assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2018 e prima dell'entrata in vigore del Dl 34/2019, non sarebbe garantita l'invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria registrato nel 2018.

Per garantire ogni migliore evidenza il parere sviluppa anche un esempio numerico, che fa riferimento all'ipotesi che il Comune abbia assunto una unità di personale nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 e il 20 aprile 2019 e una unità di personale successivamente al 20 aprile 2019.

Dato 100 il valore del fondo integrativo del 2018 e considerando 10 unità di personale al 31 dicembre 2018, si ottiene un valore medio pro-capite del salario accessorio riferito al 2018 pari a 10 che, laddove si considerasse la sola unità di personale assunta dopo l'entrata in vigore del Dl 34/2019, scenderebbe a 9,16 senza garantire l'invarianza del valore medio pro-capite del salario accessorio riferito al 2018.

Pertanto, per operare correttamente il calcolo del limite del trattamento accessorio è indispensabile tenere conto della generalità delle assunzioni intervenute successivamente rispetto alla data di riferimento individuata dal decreto, corrispondente al 31 dicembre 2018, sulla base del meccanismo che in modo dettagliato ha chiarito, nella sua applicazione, la Ragioneria Generale dello Stato tenendo conto dei cedolini emessi nei periodi osservati.

È giusto precisare che, nell'interpretazione fornita, è altresì specificato che occorre fare riferimento unicamente al personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato e avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato.

Il tutto in attesa di quanto previsto dalla conversione del Dl 80/2021 (legge 113/2021), secondo cui i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsto dalla legge 75/2017, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a questa finalità.

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