Appalti

Raggruppamenti, no a modifiche del team per perdita dell'attestazione Soa

Per il Consiglio di Stato la possibilità di "coprire" i requisiti persi con quelli di altre imprese del gruppo vale solo per i requisiti di partecipazione non per quelli di qualificazione

di Pietro Verna

La perdita del requisito dell'attestazione Soa non comporta alcuna eccezione al principio della immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei di imprese. Diversamente opinando, si violerebbe l'art. 48 del codice dei contratti pubblici che non consente al raggruppamento di modificare la propria organizzazione, «se non nelle limitate e tassative ipotesi previste dai commi 17, 18 e 19 ter» (fallimento, liquidazione coatta, morte o interdizione della mandataria/mandante ovvero esigenze riorganizzative del raggruppamento).

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza n. 434/2023) che ha confermato la pronuncia del Tar Campania n. 2195/2022, che aveva ritenuto legittimo il provvedimento con cui una stazione appaltante aveva escluso da una gara d'appalto la mandataria di un raggruppamento di imprese perché una delle mandanti aveva perso, nelle more della gara, l' attestazione Soa prescritta dal bando di gara.

La sentenza del Consiglio di Stato
La ricorrente aveva impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che l'attestazione sarebbe stata "garantita" altre mandanti del raggruppamento ed evocando la pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 2 del 25 gennaio 2022 secondo cui, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 del Codice da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita la modifica "per riduzione" del raggruppamento non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara. Tesi che non ha colto nel segno. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'Adunanza Plenaria si era pronunciata sulla ammissibilità della modificazione del raggruppamento nel caso di perdita dei "requisiti di partecipazione" di cui all' art. 80 del Codice e non, come nel caso di specie, di perdita dei "requisiti di qualificazione" di cui all'art. 84 del medesimo Codice. Perdita che - precisa il Collegio di Palazzo Spada- non comporta alcuna eccezione al principio di immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti".

Decisione che conferma l'orientamento secondo cui:

- è preclusa qualsiasi modificazione dei raggruppamenti temporanei che hanno partecipato a una gara pubblica atteso che "la modifica determinerebbe, almeno in parte, la modifica dello stesso soggetto che vi partecipa" (Cons. Stato, Sez. V, 20 gennaio 2015, n. 169);

- la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell'offerta è causa di esclusione dell'intero raggruppamento dalla gara, senza che possano rilevare altre e diverse considerazioni, tra cui "la circostanza che il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori" (Cons. Stato, Ad. Plenaria, sentenza 27 marzo 2019, n. 6; in senso conforme, Tar Campania, Salerno, sentenza 15 aprile 2019, n. 613);

- l'attestazione Soa costituisce lo strumento necessario e sufficiente, nonché esclusivo, di dimostrazione del possesso dei requisiti partecipazione alla gara, che deve permanere durante tutte le fasi della procedura di gara, anche in fase di esecuzione" (Cons. Stato, Ad. Plenaria, sentenza 20 luglio 2015 n. 8, );

- il possesso dell'attestazione Soa deve sussistere "a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, fino all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto nonché per tutto il periodo" (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 18 novembre 2020, n. 7178).

Secondo altro orientamento, invece, al venir meno della Soa, la stazione appaltante deve assegnare al raggruppamento un termine per l'eventuale modifica della propria compagine e, nell'ipotesi di verifica positiva in ordine alla sussistenza della qualifica in capo alle imprese rimanenti, consentire al raggruppamento di riprendere la gara (Tar Lazio, Roma, sentenza 2 luglio 2021, n. 7844; in senso conforme Tar Liguria, sentenza 10 maggio 2022, n. 355: la perdita della Soa legittima la modifica riduttiva della composizione del raggruppamento nel caso in cui gli altri componenti possiedono i requisiti richiesti).

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