I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime sentenze in materia di edilizia e urbanistica

di Esper Tedeschi

D.I.A. – Sopravvenienze normative – Interdizione ai lavori entro i 30 giorni
Gli effetti della D.I.A. - consistenti nel dare libero corso all'attività edilizia denunciata dall'interessato e non interdetta dall'Amministrazione - decorrono dopo trenta giorni dalla presentazione della denuncia e la legittimità della D.I.A. resta subordinata alla permanenza delle condizioni normative esistenti al tempo della sua presentazione. Ne consegue che le innovazioni normative introdotte medio tempore non sono irrilevanti, giacché un intervento edilizio, ancorché conforme alla normativa vigente al tempo della denuncia, ben può essere interdetto ove non sia più in linea con la normativa sopravvenuta, entrata in vigore (o destinata a entrare in vigore) prima del compimento del trentesimo giorno dalla presentazione della denuncia stessa. D'altronde, se l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche può comportare la decadenza del permesso, caducando un titolo già formato (quando i lavori non sono stati ancora iniziati e purché vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio: cfr. art. 15, quarto comma, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), non v'è ragione perché esse non producano effetti nella fase antecedente, in cui il titolo è ancora in corso di formazione.
Tar Liguria, Genova, sez. I, 3 marzo 2022, n. 179

Oneri di urbanizzazione – Giurisdizione amministrativa esclusiva – Prescrizione – Diritto soggettivo
Le controversie in tema di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e le questioni concernenti l'esistenza e l'entità del debito, involgendo posizioni di diritto soggettivo, sono sottratte agli ordinari termini decadenziali del giudizio impugnatorio, pur in presenza di atti amministrativi (da definire pertanto come paritetici), presentandosi come un giudizio di accertamento di un rapporto obbligatorio, attivabile nell'ordinario termine di prescrizione. Inoltre, il contributo di costruzione è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire, per cui non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo del titolo edificatorio (ovvero, in ipotesi di intervenuta decadenza del titolo edilizio).
Tar Campania, sede di Salerno, sez. II, 8 marzo 2022, n. 674

Cambio destinazione d'uso sottotetto – Difformità dal permesso di costruire – Caratteristiche dell'immobile
Costituisce un'ipotesi di totale difformità - e non di parziale difformità - dal permesso di costruire il cambio di destinazione d'uso del piano sottotetto di un immobile da non abitabile a residenziale e la trasformazione, a seguito dell'innalzamento della quota di solaio, del volume del piano seminterrato in volume pienamente computabile ai fini urbanistici, giacché comportano variazioni delle caratteristiche planovolumetriche del fabbricato progettato capaci di aggravare il carico urbanistico originario.
Tar Lazio, sede di Latina, sez. I, 10 marzo 2022, n. 230

Rimedi e tutela del terzo – SCIA – Corte Cost. n. 45/2019 – Art. 19, L. n. 241 del 1990 – Autotutela
La lettura della sentenza n. 45 del 2019 della Corte costituzionale fa emergere l'esigenza che, anche in sede interpretativa, vengano privilegiate soluzioni che evitino un irragionevole sacrificio degli interessi del terzo e scongiurino il rischio del vulnus paventato. Insieme, la sentenza dà risalto alla piena compatibilità e complementarietà dei due rimedi: l'esercizio dei poteri inibitori, repressivi e conformativi, entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA in materia edilizia, e quello dell'autotutela di cui all'articolo 21-nonies. Vanno quindi messi a raffronto due disposizioni dell'art. 19 della legge n. 241: il comma 4 che, decorso il termine (in questo caso) di 30 giorni, consente comunque all'amministrazione di esercitare il proprio potere in autotutela secondo quanto previsto dall'art. 21-nonies; il comma 6-ter, che consente il sollecito da parte degli interessati delle verifiche da parte dell'amministrazione che, ove non disposto, è azionabile esclusivamente con il rito avverso il silenzio, dal momento che la SCIA e la DIA non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Peraltro, in tal modo non viene preclusa, per una precisa scelta legislativa, la possibilità per il terzo di richiedere l'intervento in autotutela da parte dell'amministrazione, alle condizioni e nei tempi previsti dall'art. 21-nonies della legge n. 241, cui rinvia l'art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990. Ove l'amministrazione adotti un provvedimento di rigetto dell'istanza del terzo, volta a ottenere l'esercizio del potere in autotutela, il terzo medesimo può fare valere in giudizio le proprie ragioni avverse.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2022, n. 1737

Legittimazione attiva ad impugnare – Condizioni – Promissario acquirente – Autotutela di un piano di lottizzazione
Non può ritenersi legittimato ad impugnare il provvedimento con il quale un Comune ha annullato in autotutela un piano di lottizzazione, il promissario acquirente del terreno interessato dal medesimo piano di lottizzazione, ove questi, nonostante la stipula del contratto preliminare di compravendita dell'area, non abbia acquisito la effettiva e materiale disponibilità del terreno stesso, che si potrebbe configurare in caso di preliminare cd. ad effetti anticipati, con il quale quantomeno si anticipa l'effetto della consegna dell'immobile. Difatti, come già opinato in giurisprudenza, “rispetto agli interessi pretensivi, il potere di conformazione e di autorizzazione edilizia investe […] in via diretta ed esclusiva il proprietario della res, in capo al quale l'interesse si appunta, mentre il vincolo obbligatorio che si instaura tra il promittente venditore ed il promissario acquirente fa sì che le modalità di esercizio del potere riverberino, sulla posizione del secondo, effetti solo indiretti relegando la posizione di quest'ultimo, nell'ambito della relazione pubblicistica, a quella di titolare di un mero interesse di fatto. Tali effetti indiretti rilevano invece sul piano civilistico dell'esatto adempimento e quindi nell'ambito della relazione contrattuale, giammai in seno alla relazione procedimentale dove il proprietario resta l'interlocutore esclusivo della vicenda dinamica del potere. Ne discende che rispetto a tutti gli interventi edilizi via via autorizzati sulle unità immobiliari promesse in vendita, l'odierno appellante [in quel giudizio: n.d.r.] è privo di una situazione giuridica soggettiva idonea a differenziarne la posizione e quindi a radicarne la legittimazione, non potendosi ritenere idoneo a tale scopo il mero vincolo obbligatorio che ha ad oggetto la prestazione (nella specie del consenso richiesto per il perfezionamento del contratto) non l'esercizio di un potere” (Cons. Stato, n. 6961 del 2019).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 marzo 2022, n. 1768

Precarietà dell'opera – Esonero titolo edilizio – Temporaneità dell'opera – Limiti – Abuso edilizio
La precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.5), D.P.R. n. 380 del 2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a una utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante.
Tar Campania, sede di Salerno, sez. II, 14 marzo 2022, n. 711

Legittimazione a richiedere il permesso a costruire – Limiti – Locatario – Attività di verifica del Comune
Ai sensi dell'art. 11, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il permesso di costruire può essere rilasciato anche a un soggetto diverso dal proprietario dell'immobile, purché sia in possesso di un titolo per richiederlo. Tale ultima espressione va intesa in senso più ampio di una legittima disponibilità dell'area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in questo caso, con il consenso del proprietario. Il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria (Cons. Stato, sez. IV, n. 4818/2014 cit.; in senso conforme, sez. V, 4 aprile 2012, n. 1990). il concetto di “sufficienza” riferito al titolo, elaborato dalla giurisprudenza, comporta, in generale, che: - per un verso, chi richiede il titolo autorizzatorio edilizio debba comprovare la propria legittimazione all'istanza; - per altro verso, è onere del Comune ricercare la sussistenza di un titolo (di proprietà, di altri diritti reali, etc.) che fonda una relazione giuridicamente qualificata tra soggetto e bene oggetto dell'intervento, e che dunque possa renderlo destinatario di un provvedimento amministrativo autorizzatorio. Da quanto esposto, ne consegue che il locatario non può richiedere il rilascio di un permesso di costruire, senza il consenso del proprietario dell'immobile.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 marzo 2022, n. 1827

Pergolato – Installazione – Titolo edilizio – Natura ornamentale
Il “pergolato”, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni. L'installazione di un pergolato, generalmente, non è soggetta a titolo edilizio, purché il manufatto presenti le caratteristiche sopra descritte e sia, quindi, suscettibile di essere ricondotto alle opere di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-quinquies) del d.P.R. 380/2001.
Tar Veneto, Venezia, sez. II, 22 marzo 2022, n. 480

Ordine di demolizione – Destinatari del provvedimento – Illecito permanente – Buona fede soggettiva
Come emerge dal tenore letterale dell'art. 31 D.P.R. n. 380/2001, destinatari della sanzione demolitoria, in forma non alternativa ma congiunta, sono sia il proprietario che il responsabile dell'abuso. Pertanto, l'ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell'immobile oggetto di intervento abusivo sebbene non responsabile dell'abuso, trattandosi di illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa del soggetto interessato, nonché del suo stato di buona fede rispetto alla commissione dell'illecito. Mentre la condizione di estraneità o di buona fede soggettiva al momento della commissione dell'illecito può assumere rilievo unicamente ai fini della successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Tar Veneto, Venezia, sez. II, 31 marzo 2022, n. 522