Personale

Pubblico impiego, niente esimenti per la Pa che deve conferire l'incarico al vincitore della procedura

La pubblica amministrazione è tenuta ad assumere il vincitore che supera la prova e a conferire le funzioni che la qualifica conseguita comporta

di Michele Nico

Una volta che la Pa abbia indetto una procedura selettiva per la copertura di un posto, essa è tenuta ad assumere il vincitore che supera la prova e a conferire le funzioni che la qualifica conseguita comporta. Facendo applicazione di questo principio il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 2275/2023, ha censurato la condotta del ministero dell'Interno che aveva tardato nel conferire gli incarichi di funzione spettanti al vincitore di una procedura selettiva per la qualifica di vice prefetto, e ha escluso le esimenti per l'operato della Pa che avevano indotto il giudice di primo grado a respingere la domanda del ricorrente.

Il fatto
A seguito di procedura comparativa con corso di formazione indetta dal ministero dell'Interno ai sensi del Dlgs 139/2000, nel gennaio 2019 il ricorrente era stato promosso alla qualifica di vice prefetto, collocandosi utilmente in graduatoria con facoltà di scelta prioritaria della sede di servizio in base all'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, in conseguenza delle patologie invalidanti del coniuge.
Dopo la promozione il ricorrente era stato destinato a una sede diversa da quella richiesta, benché quest'ultima recasse posti disponibili per l'incarico, e il funzionario ha impugnato il provvedimento di assegnazione. Dopo la sospensione di tale atto accordata in sede cautelare, il Tar di Salerno con la sentenza impugnata – facendo leva sull'autonomia decisionale riconosciuta al ministero dall'articolo 13 del Dlgs 139/2000 in relazione ai «posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio» – non aveva ravvisato una responsabilità della Pa nel caso di specie, e aveva respinto la domanda del concorrente volta a ottenere il risarcimento danni sotto il profilo economico, con richiesta delle differenze stipendiali per la retribuzione di posizione e di risultato, nonché il risarcimento per dequalificazione, con danno all'immagine e alla professionalità da liquidarsi in via equitativa.

Il risarcimento danni
Di contro, Palazzo Spada ha ritenuto fondato l'appello e ha stigmatizzato l'illegittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione statale. Ad avviso del collegio, anche se dopo la promozione il ricorrente è rimasto nella sede originaria di servizio, il ministero avrebbe comunque dovuto assegnare all'interessato un incarico di funzione con il conseguente trattamento economico (ivi compresa la retribuzione di posizione e di risultato), ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del Dlgs 139/2000. Infatti in base a tale previsione normativa, scrivono i giudici, «il ricorrente avrebbe avuto diritto quantomeno a un incarico di funzioni e alla relativa omnicomprensiva retribuzione, al minimo delle voci relative alla posizione e al risultato». Va notato che la Sezione IV, a riprova del giudizio particolarmente severo espresso in ordine alla condotta della Pa, non solo ha accolto la richiesta di risarcimento equivalente alle differenze stipendiali spettanti al ricorrente, ma ha anche accolto la domanda risarcitoria formulata per il ristoro del danno cagionato per la perdita di professionalità e demansionamento, osservando che tale domanda «è sorretta (…) nelle componenti essenziali del fatto che si qualifica come illecito e nel rapporto di casualità fra il comportamento omissivo dell'amministrazione e il danno che risulta sofferto nella sfera morale. Essa comunque si presenta nei termini di un'offesa composita comunque seria, tale da superare il limite della normale tollerabilità».

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