Personale

Scorrimento di vecchie graduatorie e nuovo concorso: il punto del Consiglio di Stato

Trova conferma il principio secondo cui lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce la regola generale

di Michele Nico

Pronunciandosi in tema di accesso esterno ai pubblici impieghi, il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 7780/2022, ha ricordato che alla Pa non è consentito bandire una nuova procedura concorsuale in vigenza di una precedente graduatoria degli idonei, salvo adeguata motivazione in ordine a differenze sopravvenute alquanto significative nei requisiti richiesti e nei contenuti delle prove d'esame. Trova pertanto conferma il principio secondo cui lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione.

Il fatto
Nel caso in esame la ricorrente aveva partecipato al concorso indetto nel 2016 da un ente della Regione Marche, per la copertura di un posto con contratto a tempo indeterminato part time, profilo professionale di "esperto amministrativo" (categoria Dl), e si era utilmente collocata al quinto posto della graduatoria. L'ente regionale, anziché procedere all'assunzione nella vigenza di tale graduatoria, nel 2020 aveva proceduto all'indizione di una nuova procedura di reclutamento per l'assunzione di 5 unità di personale con il medesimo profilo. Al che la concorrente aveva impugnato dinanzi al Tar Marche il bando di concorso e gli atti presupposti di programmazione del fabbisogno di personale, contestando la scelta dell'ente di bandire una nuova procedura, in alternativa allo scorrimento della graduatoria pregressa. Il Tar per le Marche aveva ritenuto legittima la scelta dell'ente di procedere al nuovo concorso, stante l'asserita diversità dei requisiti di partecipazione e delle prove previste nel concorso bandito nel 2020.

L'onere della motivazione
Palazzo Spada ha capovolto l'esito del giudizio sostenendo che l'amministrazione, «una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso». In questa logica, le differenze minimali tra il primo e il secondo bando pubblicato dall'ente non giustificano una valutazione di segno opposto.
I giudici, infatti, richiamando i principi sanciti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 14/2011, hanno asserito che «l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso».

I riflessi di natura contabile
L'orientamento di cui sopra merita attenta considerazione sia per ragioni connesse alla trasparenza e imparzialità dell'esercizio dell'azione amministrativa, sia per esigenze di risparmio della spesa pubblica.
È utile rammentare che il legislatore ha prorogato più volte la validità delle graduatorie oltre il termine triennale di legge, non solo per tutelare le posizioni dei vincitori e/o idonei potenzialmente penalizzati dal blocco delle assunzioni, ma soprattutto allo scopo di contenere i costi derivanti dall'indizione di nuove procedure di reclutamento. Di qui l'assunto recepito dalla magistratura contabile secondo cui «l'istituto della mobilità è da preferire rispetto allo scorrimento di graduatorie per ragioni di contenimento della spesa pubblica» (ex multis: Corte dei conti, Sezione Veneto, delibera n. 548/2018/PAR).

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