Fisco e contabilità

Attività di supporto alla riscossione dei tributi comunali, per Anac occorre l'iscrizione provvisoria all'albo

Un requisito indispensabile per l'affidamento dei servizi di accertamento e recupero

di Pasquale Mirto

L'iscrizione all'albo dei concessionari, di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997, conformemente alle indicazioni operative fornite dal Mef, ancorché attraverso una modalità provvisoria, deve ritenersi un requisito indispensabile per l'affidamento dei servizi di accertamento e recupero tributario, e obbligatoria per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Sono queste le conclusioni che si leggono nella delibera Anac n. 149/2022.

L'Anac era stata interpellata in merito alla legittimità dell'affidamento a una società non iscritta all'albo, relativamente a «un servizio di accertamento e recupero tributi e l'affidamento di un incarico professionale per la difesa in contenzioso tributario innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali».

Il tema controverso nasce dall'articolo 1, comma 805, della legge 160/2019 che ha previsto l'iscrizione obbligatoria in una sezione separata dell'albo dei concessionari (articolo 53 del Dlgs 446/1997), per i soggetti che svolgono esclusivamente attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da questi partecipate. Tuttavia, tale sezione non è operante, in quanto non è stato ancora emanato il decreto del Mef che definisce i criteri di iscrizione.

Cionondimeno, il Mef, con risoluzione n. 4/DF/2021, ha ritenuto che l'iscrizione nell'albo costituisce requisito indispensabile per l'affidamento dei servizi di supporto, e che nelle more dell'emanazione del decreto sia necessaria l'iscrizione "provvisoria" all'albo, con la quale si attesta la sussistenza dei requisiti. Posizione successivamente confermata nella risoluzione n. 9/DF/2021, nella quale si è ulteriormente precisato che l'iscrizione provvisoria si perfezionerà solo a seguito dell'emanazione del decreto, e che essa è finalizzata unicamente a consentire l'espletamento delle gare, e la partecipazione dei soggetti che hanno i requisiti per poter essere iscritti.

Anac, ricorda, poi, che di recente il legislatore è intervenuto (articolo 3, comma 5-quaterdecies, del Dl 228/2021) solo con riferimento al termine di adeguamento delle misure minime del capitale sociale, termine differito al 31 dicembre 2024.

Il tema ha peraltro interessato anche la giurisprudenza amministrativa. Nella delibera Anac si richiama il Tar Campania, sentenza n. 1693/2020, ma ancor più recentemente si veda Consiglio di Stato, sentenza n. 1421/2022, nella quale, seppur in modo non cristallino, si precisa che l'iscrizione provvisoria, sebbene non espressamente regolata dalla legge, può ritenersi operativa a decorrere dalla pubblicazione della risoluzione ministeriale.

In conclusione, ad avviso di Anac, l'operato della stazione appaltante non risulta conforme alla normativa di settore, avendo la lex specialis di gara omesso di prevedere tra i requisiti anche l'iscrizione all'albo.

Invero, sebbene il quadro normativo sia claudicante e costellato da un ritardo biennale, non si può che condividere la posizione ministeriale e dell'Anac, in quanto si tratta, a ben vedere, di posizione che tutela i Comuni, richiedendo ulteriori requisiti posti a garanzia delle attività e dei risultati da rendere, soprattutto in un ambito, quello dei tributi comunali, dove in passato si è visto di tutto, compresa la sottrazione di centinaia di milioni dalle casse comunali.

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