Fisco e contabilità

Durc, l'intervento sostitutivo richiede la contabilizzazione in partite di giro

Necessario sospendere in Pcc i tempi di pagamento inserendo la causale «debito in contestazione»

di Alessandro Festa e Elena Masini

Tra le verifiche da attivare al momento del pagamento c'è anche quello della regolarità contributiva, volta a verificare il corretto assolvimento da parte del creditore degli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori in materia di lavoro. Il Durc consente di verificare in tempo reale la regolarità contributiva del soggetto creditore, da allegare al titolo di pagamento quale condizione legittimante dello stesso (articolo 31 del Dl 69/2013).

Ma cosa succede se il Durc dovesse risultare non regolare? Escludendo l'ipotesi di tenere fermo il pagamento fino a quando il creditore non si rimette in bonis, l'ente dovrà attivare con immediatezza l'intervento sostitutivo, che consiste nel versare direttamente agli istituti interessati quando loro dovuto. Tale procedura prevede che:

a) sulla base delle somme indicate sul Durc, l'ente ripartisce proporzionalmente l'importo dovuto tra i vari istituti. La somma da prendere in considerazione è l'importo da pagare, che in caso di fattura deve essere calcolato al netto dell'Iva e delle eventuali ritenute (sia la ritenuta fiscale che la ritenuta dello 0,5% applicata in base all'30, comma 6, del Dlgs 50/2016 (circolare Inps n. 54/2012). Il ministero del Lavoro, con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2012, ha chiarito che l'obbligo dell'intervento sostitutivo opera non solo quando il credito del soggetto copre interamente il debito contributivo, ma anche quando il credito sia in grado di colmare solo in parte le inadempienze. Ad esempio, se il debito esposto nel Durc ammonta a 10.000 euro, di cui 70% a favore di Inps e 30% a favore di Inail e l'importo da pagare al creditore ammonta a 8.000, tale importo sarà assegnato per il 70% all'Inps (pari a 5.400 euro) e per il 30% all'Inail (pari a 2.600 euro);

b) in secondo luogo, occorrerà comunicare agli istituti l'intenzione di attivare l'intervento sostitutivo, utilizzando la modulistica appositamente predisposta. Il riscontro dei vari istituti potrà confermare o modificare l'esposizione debitoria, ed in tale ultimo caso sarà necessario aggiornare i conteggi;

c) a questo punto l'ente potrà procedere direttamente al pagamento a favore di Inps, Inail o Casse edili, seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 34/2012 e utilizzando i codici tributo comunicati dai singoli istituti. Qualora residuassero somme disponibili, dovranno essere soddisfatti eventuali ulteriori debiti per somme iscritte a ruolo e solo in ultimo pagato il creditore originario.

L'attivazione dell'intervento sostitutivo non deve generare ripercussioni negative sui tempi di pagamento, in quanto l'allungamento dell'iter procedurale legato alla verifica degli importi da parte degli enti creditori non dipende dall'ente. Per questo motivo, dopo aver accertato la necessità di attivare l'intervento sostitutivo in presenza di un Durc irregolare, sarà necessario sospendere in Pcc i tempi di pagamento inserendo la causale «debito in contestazione». Ma come far sì che la stessa Pcc agganci i mandati di pagamento alla fattura, così che questa risulti regolarmente pagata? In tal caso, per l'importo riferito all'intervento sostitutivo, si dovrà emettere (previo accertamento) una reversale, in compensazione al mandato intestato al fornitore, sul piano finanziario E.9.02.99.99.999- Altre entrate per conto di terzi. Successivamente si chiuderà la partita procedendo all'emissione dell'ordinativo di pagamento, sul piano finanziario U.7.02.99.99.999– Altre uscite per conto di terzi. Questa impostazione consentirà di chiudere la fattura in Pcc per l'intero importo, senza lasciare sospesi, dando altresì evidenza in bilancio di quanto operato. Analogamente si dovrà operare nel caso di notifica da parte dell'Agente della riscossione dell'ordine di pagamento, in presenza di pendenze fiscali riscontrate in sede di verifica secondo l'articolo 48-bis del Dpr 602/1973.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©