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Incarichi in quiescenza, ripiano del disavanzo e gestione economale: le massime della Corte dei conti in rassegna

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni della Corte dei conti

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

INCARICHI IN COLLEGI CONSULTIVI TECNICI A SOGGETTI IN QUIESCENZA
Gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico previsti dall'articolo 6 del Dl 76/2020 si collocano in una differente tipologia rispetto agli incarichi di studio o consulenza assoggettati al disposto legislativo previsto dall'articolo 5, comma 9, Dl 95/2012. Questi ultimi non rivestono carattere obbligatorio e non hanno per legge valenza negoziale dispositiva, differentemente dagli incarichi conferiti ai componenti del collegio consultivo tecnico, i quali, invece, possono assurgere a lodo arbitrale (arbitrato irrituale) nelle ipotesi di risoluzione delle controversie. Di conseguenza, sussistendo le condizioni, gli incarichi conferiti ai componenti (collocati in quiescenza) dei collegi consultivi tecnici non soggiacciono all'obbligo di gratuità della prestazione resa.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 96/2021

RIPIANO DEL DISAVANZO
La disposizione prevista dal comma 4-bis dell'articolo 111 della legge 27/2020, che prevede la possibilità di non applicare il disavanzo qualora esso sia già stato in precedenza recuperato per un importo superiore a quello applicato al bilancio, rappresenta una norma non retroattiva. Questa interpretazione è supportata, oltre che dalla mancanza di una deroga espressa al generale principio di irretroattività, l'interpretazione sistematica derivante dall'analisi del contesto nel quale tale disposizione è stata introdotta, intervenendo in piena emergenza pandemica con una serie di misure volte a dare sostegno alle finanze degli enti locali e prevendendo pertanto la possibilità di iscrivere, a partire dalle previsioni di bilancio per il 2020, una minor quota di recupero a compensazione di quanto maggiormente recuperato in passato. Di conseguenza, in relazione all'andamento registrato nell'esercizio già conclusosi, questa norma avrebbe potuto trovare applicazione solo nel senso di poter prevedere per l'anno successivo (2020) un recupero minore della quota di ripiano da disavanzo straordinario e non una determinazione inferiore del nuovo disavanzo generato dal mancato recupero avvenuto nel corso dell'esercizio precedente (2019).
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - DELIBERAZIONE N. 79/2021

SCONTRINI PER GESTIONE ECONOMALE
In ordine all'idoneità fiscale degli scontrini prodotti dall'agente contabile, il collegio non ignora che la fattura, pur costituendo modalità ordinaria di documentazione degli approvvigionamenti, sotto il profilo fiscale, per le pubbliche amministrazioni e potendo essa sempre essere richiesta dall'acquirente (articolo 22 del Dpr n. 633/1972) non ha costituito, quantomeno al tempo della gestione sub iudice (esercizio 2012), l'unico ed esclusivo documento «fiscalmente idoneo», ovvero conforme alla normativa tributaria. Detta evidenza risulta peraltro esplicitamente riconosciuta dalla stessa amministrazione finanziaria, che, nel formulare chiarimenti in materia di applicazione del meccanismo del cosiddetto split payement, ha da tempo implicitamente confermato che le «piccole spese dell'ente pubblico» possono – ovviamente, al ricorrere delle comuni condizioni di legge – essere certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale. Ovviamente, la natura della gestione economale implica la necessità che la documentazione fiscale prodotta (di qualunque genere) comprovi adeguatamente gli elementi identificativi degli acquisti, oggettivamente necessari ad accertare la regolarità di questa gestione.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL MOLISE - SENTENZA N. 39/2021

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