Personale

Assunzioni a tempo determinato nei Comuni per attuare il Pnrr, i confini dell'applicazione delle deroghe

Una serie di vantaggi è stata introdotta sui vincoli finanziari e procedurali

di Giacomo Cacchione (*)

Il Dl 152/2021 convertito dalla legge 233/2021 ha introdotto alcune importanti previsioni volte al rafforzamento degli organici dei Comuni interessati dall'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 31-bis e il comma 18-bis dell'articolo 9 introducono misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, al fine di consentire l'attuazione dei progetti Pnrr.

Inoltre, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per tali assunzioni, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del ministero dell'Interno.

Desta particolare interesse il budget aggiuntivo per le assunzioni straordinarie a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio introdotto dall'articolo 31-bis, comma 1, grazie al quale sono state introdotte importanti deroghe agli ordinari vincoli sia di carattere ordinamentale che di carattere finanziario in materia di assunzioni di personale, per i Comuni che provvedono alla realizzazione di tali interventi.

La norma prevede che tali deroghe si applichino solo alle assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale dotato di specifiche professionalità.

Sotto il profilo ordinamentale, si specifica che il termine apposto per questi contratti di lavoro può essere anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr e comunque non può superare il 31 dicembre 2026.

Rispetto alle deroghe ai vincoli finanziari e procedurali, si introducono una serie di vantaggi:
• viene individuando un extra-budget assunzionale a tempo determinato aggiuntivo nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica;
• tale extra-budget è neutrale rispetto agli ordinari limiti assunzionali a tempo determinato;
• neutrale ai fini della determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato (deroga valida anche nel caso di applicazione del regime di scavalco condiviso);
• neutrale ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 296/2006 (media del triennio 2011-2013) (deroga valida anche nel caso di applicazione del regime di scavalco condiviso);
• viene introdotto un percorso semplificato per le selezione di tale personale;
• le deroghe sono estese ai comuni strutturalmente deficitari, in piano di riequilibrio e in dissesto (per i soli Comuni in dissesto: spesa media per lavoro flessibile del triennio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) previa verifica della Cosfel (Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali), che è tenuta ad esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione (comma 3);
• il reclutamento del personale in questione avviene anche mediante selezioni uniche effettuate tra più enti locali convenzionati per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli stessi (articolo 3-bis del Dl 80/2021);
• ulteriore importante deroga è rappresentata dalla decadenza del divieto di assumere personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, disposto dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 113/2016;
• viene istituito un Fondo nello stato di previsione del ministero dell'Interno al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le richiamate assunzioni a tempo determinato, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Le assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Desta fonte di attenzione da parte degli addetti ai lavori l'applicazione delle deroghe alle sole assunzioni previste mediante l'utilizzo dell'extra budget determinato nelle misure illustrate, senza incorrere nelle tentazione di estendere i benefici delle deroghe procedurali anche alle assunzioni a tempo determinato che rientrano nei normali limiti assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 e dall'articolo 259, comma 6, del Dlgs 267/2000 per i Comuni in dissesto. Si ritiene, infatti, che lo spirito della norma derogatoria sia improntato a snellire le procedure assunzionali del personale destinato alla cura dei procedimenti relativi al Pnrr, in relazione ai quali si è inteso dare la massima priorità e che le deroghe previste debbano rimanere circoscritte alle assunzioni del personale dedicato a tali attività.

(*) a cura di Ardel

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©