Appalti

Esecuzione in via d'urgenza della prestazione appaltata sempre ammessa nel periodo emergenziale

Il nuovo codice ripropone la fattispecie prevedendo due ipotesi differenti

di Stefano Usai

Il Tar Sardegna, Cagliari, sezione II, con la sentenza n. 898/2022, fornisce importanti chiarimenti sulla esecuzione in via d'urgenza della prestazione appaltata ante stipula del contratto che, nel periodo emergenziale (prorogato fino al 30 giugno 2023), deve ritenersi sempre ammessa a prescindere da specifiche ragioni.

La sentenza
Nel caso di specie, tra le altre, il giudice sardo viene chiamato a scrutinare la censura di illegittimo avvio della prestazione ante stipula del contratto. Semplificando, secondo il ricorrente non sussistevano nel caso di specie le ragioni che potevano giustificare un avvio immediato dell'esecuzione delle prestazioni e la stazione appaltante avrebbe dovuto proseguire il pregresso contratto in regime di "prorogatio".
Il giudice non condivide le censure fondando le proprie argomentazioni sul disposto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del Dl 76/2020 che, oggettivamente, generalizza – senza particolari motivazioni -, la possibilità di autorizzare l'esecuzione delle prestazioni una volta intervenuta la sola aggiudicazione non efficace (ovvero senza verifica sul possesso dei requisiti) e nelle more di detto controllo. Non solo, nel caso in esame , trattandosi di appalto della raccolta rifiuti, in realtà, la stazione appaltante ha motivato, evidentemente, l'esigenza di procedere tempestivamente con l'esecuzione del contratto.
Nell'ambito della sentenza, per completezza, hanno una effettività utilità pratica anche le argomentazioni espresse dalla stazione appaltante in relazione al diniego di proseguire la proroga del contratto. La stazione appaltante, alla richiesta di proseguire il pregresso contratto ha ben evidenziato che una proroga del contratto, oltre il periodo espressamente previsto, non può definirsi legittima.
Effettivamente, anche la giurisprudenza ha precisato che una volta "consumato" il periodo di proroga previsto nel contratto (e prima ancora negli atti di gara) non è dato potere alla stazione appaltante della possibilità di reiterare una proroga (dovendo caso mai procedere, eventualmente, a un affidamento diretto che subisce, però, le limitazioni imposte dal criterio della rotazione e correlate, eventuali, responsabilità).

L'esecuzione in via d'urgenza nel nuovo codice
Il nuovo codice reitera la fattispecie dell'esecuzione in via d'urgenza, una volta concluso il periodo emergenziale (oggi previsto fino al 30 giugno 2023 ma il codice dovrebbe entrare in vigore a far data dal 1° aprile), prevedendo due ipotesi differenti.
In primo luogo, l'articolo 17, comma 8 ammette la possibilità di iniziare l'esecuzione in via d'urgenza per "motivate" ragioni. Si tratta pertanto di una fattispecie, non obbligatoria (a differenza della fattispecie prevista nel successivo comma 9 dello stesso articolo) in cui il Rup è tenuto a chiarirne le ragioni.
Il comma 9, come anticipato, prevede ipotesi obbligatorie di esecuzione in via d'urgenza che si impongono al Rup.
La norma, più nel dettaglio, prevede – secondo ipotesi già note -, che «L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea».
Tra la fattispecie emergenziale e quelle previste dal nuovo codice insiste, però, la differenza sostanziale visto che, anche come si legge nella relazione tecnica che accompagna il codice, l'esecuzione in via d'urgenza non può più essere disposta nelle more della verifica sui requisiti ma solo «dopo effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all'aggiudicatario, successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato o ne potrà essere iniziata l'esecuzione in via di urgenza».

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