I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di ICI-IMU

di Carmelo Battaglia

ICI-IMU – Determinazione base imponibile – Efficacia generale variazioni catastali – Efficacia variazioni DOCFA – Efficacia correzioni errori materiali – Efficacia dichiarazioni contribuente

La Sezione ha ricordato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, in tema di determinazione della base imponibile ICI per i fabbricati iscritti in catasto, le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni o a correzioni di errori materiali di fatto sono soggette alla regola di carattere generale della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dall’art. 5, comma secondo, del D.lgs. n. 504 del 1992, in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione. Detta regola generale trova applicazione, altresì, con riferimento alle variazioni catastali conseguenti a dichiarazioni presentate con la procedura DOCFA, poiché il termine di efficacia delle rendite stabilito dal citato art. 5, comma 2, è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di uguaglianza. Diversamente, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell’originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo. Parimenti, le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione, Sez. V, n. 7745/2019, n. 21760/2018, n.13018/2018, n. 20463/2017, n. 16241/2015, n. 11844/2017, n. 3168/2015, n. 21310/2010, n. 17863/2010, n. 10815/2010, n. 27906/2009, n. 19066/2005, n. 20854/2004 e n. 18023/2004

Riferimenti normativi
Art. 5, comma 2, D.lgs. n. 504/1992

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 31266 del 21/10/2022

ICI-IMU – Rilevazioni ente impositore – Mancata dichiarazione in catasto – Variazioni non denunciate – Richiesta presentazione atti di aggiornamento – Efficacia variazioni catastali

Con riferimento all’art. 1, commi 336 e s., della Legge n. 311 del 2004, la Sezione ha evidenziato che, ricorrendone le condizioni, dette disposizioni, che sono espressione di poteri di natura partecipativa riconosciuti agli Enti locali in ambito di classamento catastale, sono destinate ad incidere sulla base imponibile dell’ICI (e dell’IMU) nel senso che, se attivato il sub procedimento ivi delineato e se, quindi, individuata, nell’atto di avvio di competenza dell’Ente locale, la data cui riferire la variazione, legittimamente la nuova rendita catastale costituisce la base imponibile del tributo «a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale». Un siffatto effetto, però, è riferibile (esclusivamente) alla rendita catastale dichiarata dal contribuente, che abbia ottemperato alla richiesta del Comune, ovvero a quella che sia stata attribuita (ex officio) dall’Agenzia delle Entrate che abbia proceduto alla «verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita».

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione, n. 8280/2022, n. 1571/2021, n. 13483/2019, n. 7275/2019, n. 4349/2019,

Riferimenti normativi
Art. 1, commi 336 e s., Legge n. 311/2004

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 31261 del 21/10/2022

ICI-IMU – Specie edificabilità fiscale – Rilevanza giuridica edificabilità di fatto – Annullamento giudiziale strumento urbanistico – Non rimborsabilità imposta

Il Collegio ha dato continuità ad una recente pronuncia della medesima Sezione sui riflessi dell’annullamento giudiziale degli atti relativi ad un Piano di Governo Territoriale (PGT) sulla rimborsabilità dell’IMU versata in eccedenza rispetto alla determinazione del valore imponibile di aree ricondotte ope iudicis alla originaria destinazione agricola. Secondo detto precedente, l’edificabilità fiscale si articola in due specie: l’area edificabile di diritto e l’area edificabile di fatto. E l’edificabilità di fatto è giuridicamente rilevante in quanto specificamente considerata dalla legge ai fini ICI, ai fini dell’indennità di espropriazione ed anche ai fini delle imposte di registro e dell’INVIM. Altresì, ai fini fiscali, l’edificabilità dei suoli non è condizionata dall’approvazione, da parte della Regione, del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune (PRG) e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. Pertanto, il giudice di legittimità ha affermato che, nel caso in cui l’annullamento del giudice amministrativo investa anche la deliberazione comunale di adozione del PRG, l’effetto caducatorio della sentenza non determina anche la sussistenza del diritto al rimborso dell’imposta versata, prima di tale annullamento, in relazione ad aree trasformate, in virtù del suddetto strumento urbanistico, da agricole a edificabili.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione n. 30732/2021, n. 27426/2018, n. 23023/2016, n. 11182/2014, n. 20137/2012, n. 19851/2012, n. 9131/2006

Riferimenti normativi

Art. 37, comma 5, D.P.R. n. 327/2001
Art. 2, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 504/1992
Art. 5-bis, comma 3, D.L. n. 333/1992, convertito in Legge n. 359/1992

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 31174 del 21/10/2022

ICI-IMU – Locazione finanziaria – Avviso classamento e attribuzione rendita catastale – Destinatario notificazione – Impugnazione avviso – Carenza legittimazione utilizzatore

La Sezione ha affermato che, in caso di locazione finanziaria, sebbene sia pacifico che l’utilizzatore sia soggetto passivo dell’IMU in costanza del rapporto contrattuale, l’avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale deve essere notificato al solo concedente, in qualità di proprietario (ed intestatario in catasto) del fabbricato. Ne discende la carenza di legittimazione dell’utilizzatore di fabbricato concesso in locazione finanziaria all’impugnazione dell’avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale, che può essere contestato solamente dal proprietario concedente. Per cui, ove quest’ultimo resti inattivo, lasciando decorrere il termine per l’impugnazione dell’avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura “DOCFA”, l’utilizzatore non può far valere una sorta di sostituzione processuale per contestare le relative irregolarità dinanzi al giudice tributario, in carenza di una specifica previsione di legge.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione n. 418/2021, n. 29973/2019, n. 25249/2019, n. 13793/2019

Riferimenti normativi
Art. 9, comma 1, D.lgs. n. 23/2011
Art. 74, Legge n. 342/2000
Art. 81 c.p.c.

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 31173 del 21/10/2022

ICI-IMU – Avviso accertamento – Sanzioni tributarie – Cause di non punibilità – Carenza di liquidità – Concetto di forza maggiore – Rilevanza accezione penalistica

La Sezione ha evidenziato che la situazione di carenza di liquidità derivante dai ritardi, anche notevoli, dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni non riesce ad assurgere alla nozione di forza maggiore, ai fini della causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 546/1992. Ed ha condiviso il principio affermato dalla medesima Corte, secondo cui “In tema di sanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta; con la conseguenza che la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, per di più prevedibile, non risponde a tale nozione”.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione n. 11276/2022, n. 8177/2019, n. 3049/2018

 Riferimenti normativi
Art. 6, comma 5, D.lgs. n. 472/1997

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta, Ordinanza n. 30763 del 19/10/2022