Urbanistica

Per non perdere la detrazione la strada della remissione in bonis

Il termine scade alla prima dichiarazione dei redditi successiva ai 90 giorni

di Massimo Romeo

In caso di detrazione di spese per il risparmio energetico, la mancata comunicazione all'Enea non comporta l'immediata decadenza dal beneficio poiché si ha la possibilità di rimediare attraverso una "remissione in bonis" entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla scadenza del termine, fatto salvo il pagamento della sanzione prevista. Questo termine comprende anche quello di tolleranza previsto dall'articolo 2 del Dpr 22/1998, non sussistendo alcun divieto espresso.Così ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 5280/2022. Nel caso affrontato le Entrate avevano emesso una cartella di pagamento nei confronti di due contribuenti dopo un controllo formale sul modello 730/2015 presentato tramite Caf. I contribuenti ricorrevano sostenendo di avere presentato documentazione sufficiente per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e, con riguardo agli interventi di risparmio energetico, contestavano l'asserita tardività della presentazione della pratica all'Enea.

A seguito del ricorso dell'Agenzia contro la sentenza di primo grado che aveva dato ragione ai contribuenti, la Corte conferma che, in mancanza di una norma esplicita, la decadenza dal beneficio potrebbe essere riconosciuta, diversamente dal caso di specie, «solamente in caso dichiarazioni omesse o contenente errori tali da non consentire il controllo della veridicità dei dati esposti e del diritto alle detrazioni». Per la Corte la conseguenza della mancata comunicazione all'Enea, se non sono contestate specifiche violazioni a seguito di verifiche, ispezioni o accertamenti, non è quindi l'immediata decadenza dal beneficio, poiché si ha la possibilità di rimediare attraverso una "remissione in bonis" entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla scadenza del termine, oltre al pagamento della sanzione. Tale termine, conclude la Corte, comprende anche quello di tolleranza previsto dall'articolo 2 del Dpr 322/98 (90 giorni oltre la naturale scadenza), non sussistendo alcun divieto in tal senso.

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