Amministratori

Autorizzazione paesaggistica, il parere tardivo della Soprintendenza non è vincolante per il Comune

Se poi l'amministrazione decide di adeguarsi, deve comunque motivare

di Pippo Sciscioli

Il parere tardivo della Soprintendenza nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Dlgs 42/2004 (codice del paesaggio) non è vincolante per il Comune, che può non tenerne conto. Se poi decide di adeguarsi, deve comunque motivare.

Nella vexata quaestio della vincolatività o meno del parere soprintenditizio tardivo, interviene il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 2487/2023, assegna un punto in favore dei Comuni, autorità preposta, se munita di delega regionale, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

In sostanza, se l'autorità periferica ministeriale rilascia il parere contrario di competenza oltre il termine di 45 giorni scandito dalla normativa di riferimento e il Comune, medio tempore, ha intanto rilasciato l'autorizzazione, quest'ultimo può prescinderne, non essendo tenuto a procedere in autotutela in assenza di adeguata motivazione.

Anzi, sarebbe tenuto a motivare l'annullamento con specifico riferimento all'interesse pubblico, non potendosi appiattire semplicemente sul contrario parere della Soprintendenza (che pure non è tamquam non esset) o limitarsi a un mero e generico riferimento all'interesse ambientale, alla tutela del territorio e al complesso della normativa di settore.

La recente pronuncia giurisprudenziale restituisce maggiore autonomia al ruolo dei Comuni, chiamati a valutare in concreto le esigenze connesse alla tutela ambientale, alle caratteristiche del sito interessato e alla natura dell'intervento cui si riferisce l'autorizzazione.

La sentenza si inserisce in un dibattito giurisprudenziale, tuttora in corso, relativo all'efficacia del parere della Soprintendenza emanato oltre il termine di 45 giorni.

Da un lato v'è chi sostiene che il parere tardivo sia da considerarsi privo dell'efficacia attribuita dalla legge, dunque privo di valenza obbligatoria e vincolante e, dall'altro, c'è chi ritiene invece che il decorso del termine massimo non impedirebbe alla Soprintendenza di provvedere.

Infatti, secondo quest'ultima tesi condivisa dalla sentenza n.2487 dello scorso marzo da Palazzo Spada, l'articolo 146 del Codice del Paesaggio non contiene alcuna espressa comminatoria di decadenza della Soprintendenza dall'esercizio del relativo potere una volta decorso il termine previsto.

La Soprintendenza non perderebbe il potere di rilasciare il proprio parere ma lo stesso diventerebbe non più vincolante in fase di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per il Comune, che, addirittura, se volesse adeguarsi comunque, sarebbe tenuto a fornire congrua e idonea motivazione.

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