Personale

Utilizzo delle graduatorie di altri enti, solo se c'è omogeneità del regime giuridico

Deve anche essere corrispondente per profilo professionale e categoria

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

È legittimo il comportamento di un ente che decide di non stipulare una convenzione per l'utilizzo di una graduatoria formata da pubblica amministrazione quando questa sia relativa al reclutamento di personale a tempo parziale a fronte dell'esigenza del primo di assunzioni a tempo pieno. In questi termini si è espresso il Tar per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 354/2022.

Il Comune di Reggio Calabria, per soddisfare le proprie necessità assunzionali, ha previsto la copertura di vari profili, a tempo pieno e indeterminato, mediante utilizzo di graduatorie valide e approvate da altri enti del comparto funzioni locali. Alla ricerca delle graduatorie cui attingere, avvenuta con manifestazione di interesse, dava riscontro un ente, il quale comunicava la disponibilità all'utilizzo di una graduatoria approvata dopo lo svolgimento di selezioni per l'assunzione di figure a indeterminato, ma parziale, per 18 ore settimanali. L'amministrazione reggina ha ritenuto di non procedere alla preventiva stipula dell'accordo, stante la mancanza dell'omogeneità del regime giuridico. Uno dei soggetti collocati in graduatoria, ritenendo il comportamento dell'amministrazione illegittimo, perché in violazione delle disposizioni che regolano l'utilizzo delle graduatorie concorsuali approvate da altri enti e tale da determinare una perdita di chance nell'assunzione, ha così promosso ricorso innanzi al Tar.

Per il giudice amministrativo, centrale nella risoluzione della controversia è la questione di fondo riguardante la mancanza di omogeneità con la posizione funzionale (tempo pieno) da assumere presso il Comune di Reggio Calabria. Depongono a favore della suddetta interpretazione sia il tenore letterale delle norme vigenti (articolo 3, comma 61, legge 350/2003) che la salvaguardia del principio di concorsualità anche con riferimento alle regole di dettaglio delle procedure.

Ciò implica, anche sulla scorta di una copiosa giurisprudenza amministrativa e contabile, che la graduatoria da cui si intende attingere deve, non solo essere corrispondente per profilo professionale e categoria, ma anche omogenea in ogni altra condizione attinente le posizioni lavorative, comprendersi anche la modalità oraria di esecuzione della prestazione lavorativa («full time» o «part time»).

La medesima omogeneità, si legge nella sentenza, deve sussistere anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi e che, per ciò, hanno riflessi anche sulla partecipazione dei canditati e, quindi, sul numero dei concorrenti.

Per le suesposte ragioni il ricorso viene così respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio.

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