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Decreto Pa, la conversione in legge triplica la durata dell'aspettativa per l'avvio di attività imprenditoriali

Il correttivo lascia però invariati gli aspetti operativi per la concessione del trattamento

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

La conversione in legge del decreto Pa (decreto legge 44/2023) sembra giungere al capolinea. È in questi giorni che la Camera dei Deputati lo ha approvato, con voto di fiducia, passando così successivo vaglio del Senato.

Uno degli emendamenti approvati riguarda l'aspettativa non retribuita riconosciuta ai dipendenti pubblici per l'avvio di attività professionali o imprenditoriali.

L'articolo 1, comma 12-quater (Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa di dipendenti pubblici), introdotto nel corso dell'esame in sede referente, novella l'articolo 18 della legge 183/2010 (Collegato lavoro), con il quale il legislatore aveva introdotto una forma di aspettativa prodromica all'avvio di attività professionali o imprenditoriali.

La disposizione, nella sua formulazione modificata dalla legge 19 giugno 2019 n. 56 (legge sulla concretezza), prevede, al comma 1, che i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

Con la conversione in legge del decreto Pa (se confermato anche in Senato) la durata massima di concessione dell'aspettativa passa da dodici a trentasei mesi.

L'intento del nuovo intervento normativo è di mettere il dipendente pubblico, intenzionato a intraprendere un'attività professionali e imprenditoriali, di disporre di un maggior lasso di tempo per contemperare costi e benefici della nuova attività lavorativa.

Il correttivo lascia però invariati gli aspetti operativi per la concessione dell'aspettativa. Pertanto, è l'amministrazione di appartenenza che decide, tenendo conto delle esigenze organizzative e dopo aver esaminato la documentazione prodotta dall'interessato, sulla concessione dell'aspettativa.

Inoltre, come stabilito al successivo comma 2, nel periodo di aspettativa, non si applicano, naturalmente, le disposizioni in materia di incompatibilità contenute nell'articolo 53 del Dlgs 165/2001.

Sulla durata dell'aspettativa ricordiamo che di recente la Funzione pubblica (parere DFP-0007401-P-26/01/2022) ha avuto modo di precisare l'inciso «rinnovabile una sola volta» previsto dall'articolo 18 del legge 183/2010 è da riferirsi alla durata massima della aspettativa inizialmente prevista in 12 mesi e, pertanto, è possibile aggiungere un ulteriore periodo di 12 mesi, pervenendo in tal modo ad una durata massima dell'aspettativa di 24 mesi di fruizione.

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