Fisco e contabilità

Partecipate, controlli in tre mosse sugli atti di costituzione o di acquisto di partecipazioni

er la Corte conti vanno verificate convenienza economica, sostenibilità finanziaria e motivazioni delle modalità gestionali

di Anna Guiducci

Analisi sulla convenienza economica, verifica della sostenibilità finanziaria e motivazioni sulle modalità gestionali prescelte costituiscono i principali parametri di verifica della «sana gestione finanziaria» ai fini del controllo previsto dall'articolo 5, comma 4, Tusp. Con la deliberazione n. 209/2022, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia individua e riassume puntualmente i parametri del controllo sugli atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni da parte degli enti pubblici.

La delibera riguarda un'operazione complessa con la quale l'ente conferisce il cento per cento della propria partecipazione totalitaria nella società A per acquisire una partecipazione nel capitale sociale di B. Ciò, in vista della successiva fusione per incorporazione di A in C, a sua volta partecipata da B, e del successivo affidamento diretto a C, secondo il modulo dell'in house, del servizio di igiene urbana ed ambientale e dei servizi collegati.

Particolare attenzione, ribadiscono i magistrati, deve essere posta alla motivazione dell'atto. Occorre dare conto della funzionalità della soluzione prescelta rispetto alle esigenze e agli obiettivi da perseguire (profilo dell'efficacia) e del corretto impiego delle risorse pubbliche in un'ottica di efficienza ed economicità. Il concetto di «sostenibilità finanziaria» non deve essere limitato all'iniziale apporto di capitale sociale, ma deve essere esaminato anche nell'ottica della gestione dell'organismo societario. L' ente deve dunque compiere una ponderata verifica ex ante (attraverso ad esempio l'analisi dell'ammontare del fatturato, il livello di capitalizzazione, i costi di funzionamento della società) che lo porti ad escludere l' esistenza di condizioni fattuali e/o giuridiche indicative di un andamento strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e risultati economici sistematicamente negativi. Motivazioni rafforzate sono poi richieste per l'affidamento di servizi alla società in house. Oltre alla valutazione sulla «congruità economica dell'offerta» predisposta dai soggetti in house, occorre dare atto del «fallimento del mercato» e dei benefici per la collettività in merito al raggiungimento di obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

La partecipazione in società che erogano servizi di interesse generale deve poi essere accompagnata dalla verifica sull'esistenza di una corrispondenza tra la competenza territoriale dell'ente socio e l'ambito territoriale di operatività della società partecipata. Diversamente, in tutti gli altri casi, l'Amministrazione socia avrà l'onere di motivare "analiticamente" la stretta inerenza tra l'attività della società e le finalità istituzionali dell'ente medesimo. L'articolo 4 del Tusp impone infatti un vincolo di scopo: possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale – la produzione di beni e servizi – è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico. Infine, ai fini della verifica di conformità a legge dell'atto deliberativo, occorre dar conto, non solo della compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionale dell'ente, ma anche del rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e delle prescrizioni contenute negli articoli 7 e 8 del Tusp.

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