Fisco e contabilità

Piccole opere, acconto dei contributi 2022 nelle casse dei Comuni che si sono messi in regola con Regis

Risultano beneficiari dell'erogazione 24 enti, per un totale di 772.957,36 euro

di Daniela Casciola

Nelle casse dei Comuni che hanno provveduto a integrare e alimentare le informazioni sul sistema informatico Regis l'acconto - annualità 2022 - del contributo per le "piccole opere" (articolo 1, comma 29 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n. 160). Lo ha reso noto la Direzione centrale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno che ha pubblicato l'elenco gli enti destinatari dei pagamenti nonché il codice unico di progetto (Cup) delle opere avviate.

I mandati di pagamento sono stati inviati all'Ufficio di controllo del Mef (Ucb presso il ministero dell'Interno), attraverso il Sistema SicogE, per l'inoltro alla Banca d'Italia e il successivo accreditamento ai Comuni. Risultano beneficiari dell'erogazione 24 Comuni, per un totale di 772.957,36 euro.

Il Viminale ricorda agli enti locali - soggetti attuatori - non risultanti beneficiari dell'erogazione - che per l'attribuzione dell'acconto dell'annualità 2022, pari al 50% dell'importo del Cup, è necessario:
• alimentare integralmente le informazioni di cui ai paragrafi da 4.1 a 4.7 del Manuale (monitoraggio Regis) pubblicato il 23 novembre 2022 sul sito del Dait - Finanza Locale, con contestuale pre-validazione dei dati di cui al paragrafo 4.9;
• inserire nella sezione di ReGiS - "Procedure di aggiudicazione", a conclusione di ciascuna procedura di affidamento, la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dei lavori, ovvero: ◦determina a contrarre, o atto equivalente; nel caso in cui il progetto contenga più procedure di affidamento si vedano le indicazioni di cui al paragrafo 4.7;
◦ contratto di affidamento lavori sottoscritto;
◦ check list "Verifica affidamento" (Allegato n. 2) e relativa Attestazione verifiche affidamento (Allegato n. 3), entrambe datate e firmate dal Responsabile unico del procedimento (Cfr. par. 4.7).

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