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Processo tributario, il ruolo dell'ente impositore nelle controversie azionate dal contribuente solo nei confronti dell'Agente della Riscossione

di Rosina Maffei (*) - Rubrica a cura di Anutel

La Suprema Corte nella sentenza n. 3855/2023 si è pronunciata su un argomento di grande rilevanza e interesse per gli enti locali. Preliminarmente occorre inquadrare il contesto di riferimento: accade frequentemente che a seguito della notifica di un avviso da parte di un ente locale, il contribuente non proceda al pagamento del quantum dovuto, pertanto il Comune, al fine di ottenere il pagamento è costretto a proseguire l'attività di riscossione coattiva a mezzo Agente della Riscossione.

A seguito della notifica della cartella di pagamento il contribuente in determinati casi propone impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio chiamando in causa esclusivamente l'Agente della Riscossione.

Dal punto di vista strettamente processuale il contraddittorio deve ritenersi integro, dal momento che la giurisprudenza in molte occasioni si è espressa in senso contrario al litisconsorzio necessario.

L'altro lato della medaglia implica complesse conseguenze dal punto di vista probatorio, sia per l'Agente della Riscossione che per l'ente locale.

Mentre l'Agente della Riscossione, in tutti i casi in cui il contribuente contesti la legittimità della cartella in quanto non preceduta da regolare notifica dell'atto prodromico, non è in grado di provare la legittimità delle fondamenta della cartella di pagamento in quanto, nella maggior parte dei casi non dispone di tutte le relate di notifica in possesso dell'ente e si difende evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva.

Dall'altro lato l'ente comunale, laddove non venisse chiamato in causa, perderebbe la possibilità di dimostrare l'avvenuta notifica degli avvisi con conseguente probabile esito sfavorevole della controversia per l'ente della riscossione e conseguente mancato incasso dei tributi locali accertati.

Si rende dunque necessaria la chiamata in causa dell'ente impositore da parte dell'Agente della Riscossione.

La giurisprudenza in più occasioni ha chiarito che il concessionario, laddove non voglia subire le conseguenze negative del giudizio per cause attinenti all'attività posta in essere dall'ente locale ha l'onere di chiamare in causa l'ente in questione.

La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio nella pronuncia n. 2211/2022 ha ben sintetizzato i principi sopra esposti, infatti nella stessa si legge a chiare lettere che «va allora considerato che nel caso di specie non si è in presenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario, ma della distinta ipotesi di litisconsorzio facoltativo, avendo l'Agente della riscossione lamentato che la prova della notifica di un avviso di accertamento esecutivo spettava direttamente ed esclusivamente all'Ente impositore. Deve quindi ricordarsi che più volte la Corte di Cassazione ha affermato il principio che, in siffatta evenienza, la chiamata in causa dell'Ente creditore deve avvenire per iniziativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ove questa non voglia rispondere dell'esito dell'intera lite (in tal senso Cass. 2480/2020 e 29798/2019)».

La più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n. 3855/2023) ha chiarito che ai fini della chiamata in causa dell'ente impositore da parte dell'Agente della Riscossione non è necessaria una autorizzazione, infatti, «Va osservato, inoltre, che la chiamata in causa prevista e disciplinata dal Decreto Legislativo 13 aprile 1999, 112, articolo 39 é preordinata a rendere edotto l'ente impositore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili. Alla luce di tali considerazioni, il Decreto Legislativo 13 aprile 1999, 112, articolo 39 appare qualificabile come litis denuntiatio. Pertanto, l'agente della riscossione non necessita di alcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causa l'ente impositore creditore (Cass. 16685/2019; Cass. 3238/2020; Cass. 3955/ 2020; Cass. 26092/2020; Cass. 7937/2021; Cass. 11607/2021; Cass. 12512/2021). Senza tralasciare che la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore deve essere ricondotta all'articolo 106 c.p.c., con la conseguenza che la mancata autorizzazione costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d'impugnazione (ex plurimis: Cass. 25676/2014; Cass. 7406/2014; Cass. 984/2006; Cass. 9016/2016; Cass. 13929/2019; Cass. 24589/2019; Cass. 26092/2020; Cass. 7937/2021)».

Dunque, nei casi sopra delineati il ruolo dell'ente locale sia esso esplicitamente chiamato in causa oppure a seguito di notifica da parte dell'Agente della Riscossione equivalente a litis denuntiatio ai fini di un possibile intervento volontario, è di fondamentale e determinante importanza ai fini dell'esito del giudizio, in quanto, laddove lo stesso fosse in grado di provare l'avvenuta notifica degli avvisi sottesi alla cartella destituirebbe di fondamento molteplici tipici motivi di impugnazione del Contribuente (mancata notifica dell'atto prodromico, prescrizione, decadenza eccetera).

(*) Avvocato

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