Fisco e contabilità

Fuori dai tetti al salario accessorio le retribuzioni finanziate con il Pnrr

La precisazione in una delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia

di Anna Guiducci

Il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato nei progetti di transizione digitale finanziati nell'ambito del Pnrr, in quanto coperto dagli stessi fondi, non rileva ai fini dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, Dlgs 75/17. Con la deliberazione 116/22 la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia chiarisce, in coerenza con quanto affermato in precedenza (deliberazione n. 111/2022/Par), la neutralità, ai fini del calcolo dei limiti di spesa del personale, del trattamento accessorio "eterofinanziato" a valere sulle risorse del Pnrr .

La disciplina stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ogni Pa non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.Pur riguardando fattispecie non del tutto analoga a quella trattata nella precedente deliberazione n. 111/2022/Par (nella quale la spesa "eterofinanziata" riguardava l'intero trattamento economico del personale dei servizi per l'impiego) i magistrati ritengono tuttavia di poter trarre le medesime conclusioni, escludendo il limite di spesa pubblica all'erogazione dei compensi in questione.

L'ambito oggettivo dell'articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/17 investe infatti esattamente la fattispecie rappresentata dal comune istante, che prospetta l'utilizzo di una quota dei finanziamenti per la cosiddetta transizione digitale anche per finanziare il trattamento economico accessorio del personale impiegato in quei progetti. La disposizione di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale, peraltro, trova un limite alla propria operatività nella neutralità finanziaria dei progetti di transizione digitale in questione rispetto agli equilibri di bilancio dell'ente locale.

Questo trattamento accessorio dovrà in ogni caso essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme di contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto previsto dalle disposizioni del contratto nazionale vigente del personale del comparto delle funzioni locali, in tema di fondo per le risorse decentrate, e dall'articolo 113 Dlgs 50/16, in tema di incentivi per funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti.

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