Fisco e contabilità

Nuovi premi sul rendiconto 2017

Debutta la nuova premialità sul pareggio di bilancio. Con la certificazione relativa ai risultati conseguiti nell'esercizio 2017, da inviare entro il termine perentorio di sabato 31 marzo, si applica infatti per la prima volta il nuovo sistema (comma 479 della legge di bilancio 2017) articolato su due tipi di incentivi. Il primo è di carattere economico ed è legato ai risultati di tesoreria; il secondo prevede invece un alleggerimento dei vincoli alla spesa di personale, a favore degli enti che si avvicinano al saldo zero («overshooting» inferiore all'1 per cento).

I dati da certificare
Per la prima volta, ai soli fini dell'attribuzione dei premi, viene quindi chiesto di certificare anche i risultati relativi al saldo tra entrate e spese finali in termini di cassa.I dati da inviare tramite il sistema web, dopo aver acquisito la firma anche dell'organo di revisione, derivano essenzialmente dalle risultanze della gestione di competenza 2017, acquisite però al termine del riaccertamento ordinario. Di fondamentale importanza, per la certificazione dei saldi di finanza pubblica e l'esclusione di eventuali comportamenti elusivi, è quindi la corretta conduzione di questa delicata fase, propedeutica alla chiusura dei conti 2017. In ossequio ai principi di competenza finanziaria potenziata, l'operazione è effettuata su tutte le entrate e le uscite di bilancio, derivanti sia dalla gestione dei residui sia da quella di competenza. Le maggiori criticità per gli effetti sui vincoli di finanza pubblica si registrano in merito agli accertamenti delle entrate, alla determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa e alla cancellazione di impegni finanziati dal fondo pluriennale.

I criteri di classificazione
Ogni obbligazione attiva e passiva deve essere verificata in riferimento al titolo giuridico, all'esigibilità e alla corretta classificazione di bilancio. Nel caso di rateizzazione di entrate accertate per competenza, occorre procedere alla cancellazione del credito originario e all'imputazione delle somme negli esercizi di scadenza delle rate. Per evitare comportamenti elusivi in termini di sovrastima delle entrate di competenza, rilevanti ai fini del pareggio, gli eventuali maggiori incassi riferiti a residui attivi stralciati ma già iscritti in bilancio devono poi essere sempre contabilizzati come riscossioni di residui attivi e non come accertamenti di nuovi crediti di competenza, anche nell'ipotesi di assenza dello stanziamento in conto residui.Altro punto delicato è rappresentato dalla corretta quantificazione del fondo pluriennale vincolato. Non rileva infatti, ai fini del pareggio di bilancio, la quota del fondo pluriennale iscritto in entrata riferita a impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016.
Queste economie di spesa finanziate dal fondo pluriennale vincolato (generato da entrate diverse dal debito) sono evidenziate, solo ai fini del pareggio, nella voce «A3» del prospetto di monitoraggio, e vengono sottratte dalle entrate rilevanti. Ai fini del conto del bilancio non va operata invece alcuna riduzione sul fondo pluriennale di entrata.L'accantonamento a fondo pluriennale vincolato fra le spese 2017 richiede sempre l'esistenza di una obbligazione giuridica perfezionata entro il 31 dicembre. Per le opere pubbliche è però consentito mantenere questo fondo fra le spese anche in presenza di gara bandita oppure di un'obbligazione giuridica perfezionata riferita a una voce del quadro economico diversa dalla progettazione. Può infine essere mantenuto il fondo pluriennale vincolato di spesa già sorto nell'esercizio 2016, purché riferito a opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure di scelta del contraente o disponga del progetto esecutivo validato e completo del cronoprogramma.

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