Urbanistica

Nessun risarcimento per il divieto di costruire in base al permesso non annullato, se c'è una condanna penale

Niente addebiti per la condotta della Pa, afferma il Tar Sicilia

di Massimo Frontera

Un complesso contenzioso amministrativo che si è andato svolgendo - in Sicilia, nel territorio di un comune in provincia di Agrigento - a partire dagli anni 90 fino ad oggi, a partire dal divieto di proseguire i lavori relativi a una concessione edilizia, mai annullata o ritirata, a seguito di un successivo vincolo posto dalla Soprintendenza. Tale contenzioso amministrativo, imperniato sulla richiesta di risarcimento del danno dei promotori dell'attività edilizia inibita, si è intrecciato con un successivo e parallelo processo penale in cui sono state evidenziate responsabilità - sia dei promotori degli interventi assentiti, sia di un tecnico interno all'ente locale interessato - tali da far riconsiderare le responsabilità e le decisioni della Pa nel corso della procedura.

La complessa vicenda ha consentito al Tar Palermo (Seconda Sezione n.1782/2022) di ribadire che nessun ristoro è dovuto dall'ente locale per i danni economici (ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile) derivanti dai provvedimenti di divieto di inizio o di prosecuzione dei lavori, anche se gli interventi edilizi sono stati assentiti con titoli edilizi - nel caso specifico il permesso di costruire - che non sono stati né annullati in autotutela, né ritirati. E questo appunto perché la sentenza penale ne ha accertato in modo chiaro e oltre ogni dubbio l'illegittimità dei provvedimenti rilasciati.

Nel caso specifico il processo penale ha accertato che le aree sulle quali sono state chieste e ottenute le concessioni edilizie erano state in primo tempo escluse dall'apposizione del vincolo grazie all'occultamento di informazioni sul reale sviluppo edilizio futuro. Una volta emerse le reali dimensioni della successiva edificazioni la Soprintendenza ha prontamente apposto il vincolo mentre l'ente locale ha ordinato la sospensione dei lavori.

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