Personale

Entrate, il contributo «una tantum» ai dipendenti da risparmi sui buoni pasto 2020 concorre a formare il reddito da lavoro

Iniziativa a sostegno del reddito all'interno delle politiche del welfare integrativo

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Il contributo «una tantum» riconosciuto al personale dipendente, quale iniziativa a sostegno del reddito all'interno delle politiche del welfare integrativo, finanziate dal risparmio derivante dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge di Bilancio per l'anno 2021, ai fini fiscali è considerato reddito da lavoro. È questa la conclusione cui giunge l'agenzia delle Entrate con la risposta n. 377/2022.

L'articolo 1, comma 870, della legge 178 del 2020 ha previsto che, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, i risparmi, accertati a consuntivo, delle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle pubbliche amministrazioni nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio possono finanziarie nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga alle vigenti norme sul contenimento dei fondi, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

Tra le due opzioni offerte dal legislatore, alcune pubbliche amministrazioni, tra cui gli enti locali, hanno convogliato i predetti risparmi al finanziamento delle politiche di welfare integrativo.

L'articolo 72, comma 1, lettera a) del contratto nazionale di lavoro del 21 maggio 2018 individua, a titolo esemplificativo, un elenco delle attività che possono rientrare nel concetto di welfare integrativo, tra cui le iniziative di sostegno al reddito della famiglia (quali una serie di sussidi straordinari da concedere al personale dipendente).

Nel caso in cui tali iniziative di sostegno al reddito della famiglia si fossero concretizzate nel riconoscimento di un benefit consistente nell'erogazione di un contributo in denaro «una tantum», qual è il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini Irpef, al suddetto contributo?

Per l'Agenzia delle entrate tale contributo in denaro «una tantum», pur derivando dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel 2020, non conserva la natura di buono pasto, con la conseguenza che non può trovare applicazione l'articolo 51, comma 2, lettera c), del Tuir.

Il contributo in questione, si precisa nel parere, non è riconducibile ad alcuna ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista per le iniziative di welfare né alle altre ipotesi di esclusione specificamente previste dall'articolo 51, commi 2 e seguenti del Tuir.

Il predetto contributo, al pari delle altre elargizioni in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, dovrà concorrere, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©