Personale

Progressioni verticali, per Aran con lo 0,55% niente assunzioni dall'esterno

L'Agenzia si era già espressa in questa direzione in due occasioni

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Se gli enti danno corso alle progressioni di carriera tra le aree, le cosiddette "verticali", avvalendosi del budget individuato nella misura dello 0,55% del monte salari dell'anno 2018, non sono tenute a rispettare il principio della riserva del 50% dei posti per le assunzioni dall'esterno. Questo perché la norma del comma 612 della legge 234/2021, che ha previsto tale stanziamento aggiuntivo rispetto alle ordinarie capacità assunzionali, vuole chiaramente sostenere «la fase di definizione e di prima applicazione dei nuovi ordinamenti professionali» introdotti dal contratto 2019-2021.

È questa l'ulteriore conferma dell'orientamento dell'Aran sul delicato tema dell'applicazione dell'articolo 13, commi da 6 a 8, del contratto del Comparto delle Funzioni Locali siglato il 16 novembre scorso. L'Agenzia si era già espressa nella direzione di cui sopra in due occasioni (Nt+ Enti locali & edilizia del 27 marzo). In modo meno diretto con il parere CFC81, emanato di concerto con la Ragioneria generale dello Stato e le finanze e il Dipartimento per la Funzione pubblica, lì dove gli interpreti istituzionali avevano tracciato analogie e differenze tra le "verticali" ordinariamente previste dalla norma dell'articolo 52 comma 1-bis del Dlgs 165/2001 e quelle temporanee e straordinarie introdotte, pur sempre su delega della fonte legale, dal contratto collettivo. Più apertamente con una FAQ pubblicata di recente, nella quale l'Aran era entrata esplicitamente nel tema in esame.

Si ha l'impressione che con la pubblicazione del parere CFL209 l'Aran intenda risolvere definitivamente la questione, offrendo una ricostruzione incentrata appieno sul caso specifico. A sostegno della tesi secondo la quale, in deroga al principio di rango costituzionale, nel caso in esame non deve garantirsi il 50% di accesso dall'esterno, rilevano per l'Aran le seguenti considerazioni:
• le procedure introdotte dall'articolo 13 sono "speciali", temporalmente limitate (devono concludersi, infatti, entro il 31/12/2025);
• con la novella introdotta dall'articolo 3 del Dl 80/2021 all'articolo 52 comma 1-bis su richiamato, "è stato conferito uno specifico mandato alla contrattazione nazionale di disciplinare, in sede di revisione degli ordinamenti professionali, sistemi di valorizzazione del personale in servizio", aventi una finalità chiara, ovvero appunto la valorizzazione del personale già in organico;
• il legislatore, in seguito, ha inteso destinare risorse specifiche a tale processo, di modo da consentirne l'effettuazione anche oltre le capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente;
• il comma 8 dell'articolo 13, poi, prevede che l'intero ammontare dello 0,55% del monte salari 2018 sia destinato integralmente alle "verticali" di questo tipo.

Ne consegue, secondo l'Agenzia, che se gli enti decidono di avvalersi di tale facoltà possono farlo derogando ai principi sull'accesso. Qualora decidano invece di fare ricorso, anche in aggiunta alla quota di cui al comma 612 della legge di bilancio 2022, a proprie capacità assunzionali, dovranno farlo rispettando la "riserva" del 50% (almeno) da garantire ad assunzioni dall'esterno (ovvero mediante concorso o scorrimento di graduatoria concorsuale).

Il parere è certamente importante, anche alla luce del suo chiaro intento risolutivo. Restano aperti i dubbi legati alla considerazione che la norma del Tupi non fa distinzione alcuna nel sottolineare l'esigenza della tutela dell'accesso dall'esterno tra le due tipologie di progressione di carriera; al fatto che trattasi di una modalità di copertura di posti che - come gli altri - devono essere previamente inseriti nella programmazione dei fabbisogni di personale; al fatto che la cosiddetta riserva per l'accesso dall'esterno non ha a che fare con le modalità di finanziamento delle assunzioni: non si tratta cioè di profili giuscontabili, ma di principi di rango costituzionale.

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