Urbanistica

Abusi edilizi, in attesa della sanatoria solo interventi "light" finalizzati alla conservazione

Lo ribadisce il Consiglio di Stato

di Massimo Frontera

In pendenza di un procedimento di condono edilizio, il richiedente titolare dell'immobile oggetto di richiesta di sanatoria, può effettuare interventi finalizzati esclusivamente a garantire la conservazione del manufatto, senza modificare le caratteristiche essenziali e la destinazione d'uso dell'immobile. Lo ricorda il Consiglio di Stato nella pronuncia pubblicata lo scorso 5 maggio (Sezione Sesta n.3533/2022). Il secondo giudice ha respinto l'appello del proprietario, titolare del manufatto, dopo che il Tar Emilia Romagna (Bologna) aveva negato il rilascio del titolo edilizio in sanatoria. Nel confermare la decisione del primo giudice, il Consiglio di Stato ha ricostruito brevemente la vicenda evidenziando che il richiedente aveva modificato la «collocazione spaziale» dei manufatti oggetto di istanza (un box in lamiera e una roulotte).

Tale diversa collocazione spaziale viene individuata dai giudici della Sesta Sezione come «elemento dirimente alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio, a mente della quale in merito alla domanda di sanatoria speciale, va ribadito che in pendenza di un procedimento di condono edilizio, possono essere al più effettuati interventi finalizzati a garantire la conservazione del manufatto, purché gli stessi non modifichino le caratteristiche essenziali e la destinazione d'uso dell'immobile». I giudici aggiungono che «la collocazione spaziale del manufatto, rilevante dal punto di vista urbanistico edilizio, costituisce elemento essenziale e fondante della stessa identità costruttiva e di occupazione del territorio soggetto a vigilanza comunale, con la conseguenza che il motivo fondante il diniego impugnato in prime cure risulta condiviso e corretto».

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