Fisco e contabilità

Debiti riferibili al dissesto, la Corte dei conti allarga il perimetro della massa passiva

Le anticipazioni di liquidità sono di competenza dell'organo straordinario di liquidazione

di Maria Nardo

Sulla base di una richiesta di parere da parte del segretario generale dell'Anci del 31 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 133/2003, la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie si è pronunciata sulla posizione controversa della competenza al rimborso delle anticipazioni di liquidità negli enti in condizioni di dissesto finanziario, che di fatto aveva visto differenti posizioni nelle sezioni regionali di controllo. La Sezione delle autonomie, infatti, ritiene che «la giurisprudenza contabile ha raggiunto un livello di consolidamento rimesso recentemente in discussione, da cui la necessità» della pronuncia n. 8/2022.

Molti enti in procedura di dissesto si sono interrogati in questi anni sulla possibilità di utilizzate le risorse della massa attiva a rimborso delle somme relative all'anticipazione di liquidità contratta ai sensi dell'articolo 1 del Dl 35/2013 o se, diversamente, l'ente avrebbe dovuto provvedere attraverso il bilancio stabilmente riequilibrato.

Con la delibera n. 8/2022, la Corte restituisce serenità finanziaria all'ente dissestato precisando che le anticipazioni di liquidità sono di competenza dell'Osl (organo Straordinario di Liquidazione) poiché lo scopo del dissesto è di raccogliere nella massa passiva «tutte le pendenze derivanti dalla gestione in crisi e far sì che la gestione risanata non abbia ancora da ripianare oneri che provengono dal passato». Posizione questa già sposata nel 2020 dal Ministero dell'Interno con nota n. 5499.

La delibera n. 8 della Sezioni delle autonomie, oltre ad aver chiarito il trattamento delle anticipazioni di liquidità specificando che le stesse debbano essere di competenza dell'Osl se contratte prima del dissesto, ha il merito di aver richiamato i principi fondanti dell'istituto e applicato un orientamento "sostanziale" alla lettura dell'accadimento gestionale generatore dell'obbligazione. Si guarda la "competenza economica" dell'atto o fatto di gestione e non il dato formale della qualificazione dei conseguenti debiti in termini di esigibilità, certezza e liquidità.

La Sezione delle autonomie già con la deliberazione n. 21/2020, con riferimento ad una diversa fattispecie, aveva utilizzato il principio della competenza economica, coerente al suddetto orientamento, secondo cui: «rientrano nella competenza dell'OSL i debiti correlati a prestazioni di servizio professionali contrattualizzate entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli effetti economici connessi all'esecuzione si realizzi successivamente».

La Sezione, richiamando l'articolo 5, comma 2, del Dl 80/2004, ricorda che sono da attribuire all'Osl la competenza di tutte le passività insorte in epoca successiva al dissesto quando trattasi di fatto anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio riequilibrato. Le anticipazioni di liquidità ottenute tramite Cassa Depositi e Prestiti, precisa la Corte, avendo presupposti e caratteristiche differenti dalle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222, non possono gravare sul bilancio stabilmente riequilibrato e sfuggono alla deroga dell'articolo 255, comma 10, del Tuel secondo il quale non compete all'Osl l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria.

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