Urbanistica

Cessione bonus casa, mercato dei crediti in cerca di modifiche

Il passaggio dalle banche ai correntisti è limitato ai tax credit comunicati dal 1° maggio. Altro nodo la responsabilità solidale dei cessionari

di Dario Aquaro e Silvio Rivetti

Molti speravano che il decreto Aiuti offrisse una parola definitiva su superbonus e dintorni. Se non altro per poter contare su quell'orizzonte di «certezza del diritto» chiesto in primis dalle banche. E invece. Digerita la fine del governo di Mario Draghi, i bonus edilizi guardano già al prossimo correttivo: per disincagliare e oliare la cessione dei crediti.Lo stesso premier ha puntato il dito contro chi ha disegnato i meccanismi di trasferimento, colpevole «di questa situazione per cui migliaia di imprese stanno aspettando i crediti». Ma al di là dell'«agenda Draghi» ribadita nel discorso al Senato («affrontare le criticità nella cessione dei crediti fiscali, ma al contempo ridurre la generosità dei contributi»), la questione preme. Anche perché quasi tutte le forze della (ex) maggioranza, già a ridosso della conversione del Dl Aiuti, avevano chiesto di eliminare la responsabilità solidale del cessionario e il limite retroattivo del 1° maggio 2022 per la cedibilità a tutte le partite Iva dei crediti in pancia alle banche. Mentre altri problemi sono sorti sul versante dello sconto in fattura, dopo che la circolare 19/E del 27 maggio scorso ha affermato – per la prima volta – che lo sconto va applicato su tutte le fatture relative a un certo intervento. Con l'effetto di complicare le regole per i lavori edilizi cui partecipano diversi fornitori, con diverse fatture.

Il nodo dei correntisti
Dalla nascita del superbonus 110% (con il decreto Rilancio 34/2020) sono piovuti 16 interventi normativi, senza contare il fiume di risposte, circolari e provvedimenti delle Entrate. Per le nuove modifiche si cerca dunque il veicolo (decreto) numero 17. Anche se non è scontato trovarlo, in questa fase di «disbrigo degli affari correnti», considerando che gli emendamenti proposti in materia al decreto Semplificazioni 73/2022 sono già stati dichiarati inammissibili dalle commissioni Finanze e Bilancio della Camera.Tema sensibile resta quello dell'apertura concessa dal Dl Aiuti alle banche e alle società appartenenti a gruppi bancari, che possono sempre cedere i crediti incamerati ai propri correntisti o ai correntisti della banca capogruppo, purché non siano consumatori o utenti "retail": dunque, solo a chi esercita attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; e senza la facoltà di ulteriore vendita.È vero che questa apertura (articolo 14, comma 1, lettera b, del Dl 50/22) elimina il precedente limite fissato dal decreto Energia 17/22, per cui il trasferimento ai correntisti era ammesso solo una volta esaurito il numero delle possibili cessioni. Ed è vero che consente alle banche cessionarie di collocare in ogni momento presso la propria clientela i crediti in stock (pur sempre nel rispetto del numero di cessioni consentite dalla legge). Ma la novità risulta ancora penalizzante dal punto di vista temporale e rischia di non cogliere nel segno. Secondo lo stesso Dl 50/22, infatti, le nuove regole si applicano alle cessioni e sconti in fattura comunicati alle Entrate sì prima del 16 luglio 2022 (entrata in vigore della legge 91/2022 di conversione del decretog Aiuti), ma pur sempre post 1° maggio 2022: data di entrata a regime del codice identificativo univoco dei crediti. Così l'intero "magazzino" dei crediti acquisiti dalle banche prima di tale data rimane escluso dall'accesso al mercato dei correntisti con partita Iva (come, del resto, non possono beneficiare di analoghe aperture verso la propria clientela né le compagnie di assicurazione, né gli altri intermediari finanziari diversi dalle banche, pur cessionari di crediti fiscali).

La scure della responsabilità
L'altra criticità nasce invece dalla ventilata – e poi omessa – esclusione dei correntisti acquirenti dei crediti dal novero dei soggetti che rispondono per i casi di violazioni o frodi nelle operazioni sottostanti. Un punto che incrocia l'affermazione della circolare 23/E/2022 secondo cui chi acquista i crediti, nell'effettuare i propri controlli, deve avere una specifica diligenza, conforme al suo grado di professionalità. Pena una responsabilità solidale sull'imposta. Insomma: visto che le nuove regole sulle cessioni ai correntisti riguardano i clienti attivi con partita Iva, le operazioni potrebbero essere frenate proprio dalla stretta sulle responsabilità.A ben vedere, però, la possibilità che ai correntisti siano contestate le responsabilità aggravate dei cessionari, in caso di violazioni a monte sugli interventi edilizi, non appare nei fatti così agevole. Ogni cessionario, infatti, risponde sia delle sanzioni, sia – in solido con il contribuente – dell'imposta dovuta, solo se l'agenzia delle Entrate è in grado di dimostrarne il concorso nella violazione (in base all'articolo 9, comma 1, Dlgs 472/1997): concorso in termini di partecipazione consapevole, per quanto indiretta, alle violazioni commesse; oppure in termini di mancata diligenza. In assenza di queste prove, che sono a carico degli uffici del Fisco, dovrebbe valere quanto già sottolineato dalla "vecchia" circolare 24/E/2020, al punto 9: i cessionari che acquistano i crediti d'imposta in buona fede non perdono il diritto a utilizzarli.

I punti critici
1/Cedibilità limitata
L'apertura del Dl Aiuti 50/22 a favore delle banche, cui è ora concesso di cedere i crediti ai propri correntisti con partita Iva, riguarda solo i crediti le cui comunicazioni sono state eseguite dal 1° maggio 2022 (entrata a regime del codice univoco identificativo). I crediti ante 1° maggio non possono accedere al mercato dei correntisti.

2/Responsabilità dei cessionari
La ventilata esclusione dei correntisti bancari dalle responsabilità previste per i cessionari, relative a frodi o violazioni sui crediti, non ha preso corpo. La responsabilità aggravata dei cessionari (per le sanzioni e per l'imposta, in solido con il contribuente) è attivabile, per le regole generali, solo se il Fisco dimostra il concorso del cessionario.

3/Vincoli allo sconto in fattura
L'istruzione di applicare lo sconto in fattura a tutte le fatture emesse per lo stesso intervento, delineata dalla circolare 19/E del 27 maggio 2022 come «condizione di spettanza della detrazione», travalica l'articolo 121 del Dl 34/2020 e apre scenari problematici, specie per le fatturazioni effettuate in precedenza.

4/La comunicazione annullata
In tema di controlli preventivi antifrode (articolo 122-bis, Dl 34/20), se la comunicazione di cessione viene sospesa e poi annullata nei 30 giorni dagli uffici, non è chiaro come questi possano essere sollecitati a un riesame della pratica, al di fuori dell'autotutela; e se un ricorso in sede contenziosa possa essere un'efficace forma di tutela.

5/General contractor esclusi
Continua a ritenersi escluso dalla detrazione il compenso riconosciuto ai general contractor per l'attività di direzione e coordinamento dei soggetti che svolgono i lavori e le prestazioni professionali. Tale restrizione pare potersi applicare ai general senza struttura, ma non a quelli che operano come appaltatori dei lavori.

6/Uso effettivo degli immobili
Il principio per cui il 110% si applica ai soli immobili a uso abitativo dei privati (circolare 23/E/22), esclusi quelli dell'impresa, non si coordina con l'altro principio della stessa circolare, per cui rileva l'uso effettivo. Così si esclude il locatario dell'abitazione di proprietà della Srl, di cui è socio; ma si ammette il locatario non socio, anche se l'uso è lo stesso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©