Urbanistica

La serra solare bioclimatica serve solo a contribuire al risparmio energetico

Il Consiglio di Stato: in questo senso è un locale tecnico che non incide sul carico urbanistico. Nessun altro utilizzo è consentito

di M.Fr.

Le serre solari" (o serre solari bioclimatiche) sono «sistemi solari passivi per il miglioramento dell'efficienza energetica, realizzate in aderenza a edifici e utilizzate per captare la radiazione solare e mitigare il clima interno dei locali. Esse, pertanto, non vengono realizzate con lo scopo di ricavare un'area utilizzabile esterna agli edifici, ma specificamente per realizzare un risparmio energetico, e per tale ragione vengono autorizzate, dal punto di vista edilizio, come impianti che non creano superficie né volumetria utile».

Il Consiglio di Stato - Sesta Sezione, pronuncia n.2840/2022 - ricorda in questi termini la originaria definizione e funzione della serra solare (o serra solare bioclimatica). Al di fuori di questo utilizzo la serra diventa un'altra cosa, rilevante a fini urbanistici e richiede pertanto un appropriato titolo edilizio. I giudici della Sesta Sezione di Palazzo Spada si trovano a giudicare il caso di un residente in un comune piemontese, in area soggetta a vincolo paesaggistico, che ha realizzato una serra solare chiedendo poi la sanatoria, in aderenza all'edificio in cui svolge l'esercizio di ristorazione e con esso comunicante. Solo che gli accertamenti del Comune hanno rivelato che il manufatto - realizzato in teoria per contribuire al risparmio energetico - è stato dotato di impianti di riscaldamento e di condizionamento, determinando in sostanza un incremento del fabbisogno energetico. Il locale era stato inoltre allestito e predisposto per svolgere l'esercizio della ristorazione, realizzando pertanto un indebito ampliamento della superficie commerciale.

Peraltro, il legislatore regionale, in materia di serre solari, ha espressamente vietato di installarvi impianti di riscaldamento (consentendo di contenere il surriscaldamento solo con sistemi di ombreggiamento) e inoltre di non superare, in volume, del 10% della volumetria esistente e approvata. Pertanto il Consiglio di Stato ha confermato in pieno la decisione del primo giudice e del comune che ha negato il titolo in sanatoria, osservando che le serre solari «non possono essere attrezzate o arredate in modo da consentire di utilizzarle quali locali nei quali si estende l'attività propria dell'edificio. Neppure possono essere qualificate quali "locali tecnici", non essendo loro scopo quello di contenere e riparare impianti tecnici: l'atto che ne autorizza la costruzione, pertanto, non implica alcuna autorizzazione all'uso, sia pure per limitati scopi, della superficie e della volumetria in esse racchiuse».

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