Appalti

Appalti, l'anticipazione del prezzo è obbligatoria e non può essere rateizzata

Il chiarimento dell'Anac: solo l'aumento dal 20 al 30% del contributo all'avvio del cantiere è eventuale e subordinato alle risorse disponibili da parte della Pa

di Mau.S.

L'anticipazione del 20% del prezzo dell'appalto, ossia l'importo riconosciuto all'appaltatore per far fronte alle spese necessarie all'avvio del contratto, è obbligatoria e non può essere rateizzata se non nei casi di contratti pluriennali nel settore della difesa e della sicurezza. La maggiorazione al 30% introdotta dal decreto Rilancio, invece, è meramente eventuale e subordinata alle disponibilità in bilancio delle risorse necessarie. Lo chiarisce l'Anac in una delibera approvata per far fronte ad alcuni dubbi interpretativi sorti a seguito delle modifiche del codice appalti che riguardano proprio l'istituto dell'anticipazione del prezzo.

I chiarimenti dell'Anac
Innanzitutto l'Anac ricostruisce le origini dell'anticipazione del prezzo che all'inizio si riferiva soltanto ai lavori ed è stata estesa anche ai servizi e alle forniture con il decreto Sblocca-cantieri (Dl 32/2019), la sua applicazione è stata estesa anche agli appalti di servizi e forniture. Successivamente il decreto Rilancio (Dl 34/2019) ha introdotto la possibilità di innalzare dal 20 al 30% l'anticipo riconosciuto al vincitore del contratto di appalto.« L' anticipazione è obbligatoria - precisa l'Autorità - che l'anticipazione è obbligatoria, ossia dovuta in riferimento alle prestazioni di lavori, servizi e forniture, a prescindere da una specifica richiesta dell'appaltatore e dalla valutazione, da parte della stazione appaltante, della sussistenza di una effettiva esigenza di liquidità». È invece «meramente eventuale, nel caso in cui siano disponibili in bilancio le risorse necessarie» l'aumento dell'anticipo fino al 30%.

Importante anche il chiarimento relativo alle prestazioni già svolte e già pagate per le quali, prima della modifica del codice appalti, non era prevista l'anticipazione. Anche in questi casi, spiega l'Autorità, l'anticipo deve essere riconosciuto e va calcolato sul valore residuo del contratto, scorporando il valore delle prestazioni già eseguite e remunerate.

Niente rateizzazione
L'ultimo chiarimento riguarda l'impossibilità di rateizzare l'importo dell'anticipazione dovuta agli appaltatori, «al di fuori dei casi, previsti dallo stesso codice dei contratti ultratriennali nel settore della difesa e sicurezza». «Con il decreto Rilancio infatti il legislatore ha voluto potenziare lo strumento dell'anticipazione per far fronte alla crisi di liquidità delle imprese nel periodo pandemico - segnala l'Autorità - , un'esigenza che oggi è ancora più urgente a fronte della guerra in Ucraina». Tuttavia, secondo l'Autorità, «le parti potrebbero prevedere pattiziamente una diversa regolamentazione del rapporto contrattuale, in ragione delle specificità del caso concreto convenendo ad esempio la rateizzazione dell'anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto».

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