I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in materia di agenti contabili

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Agente contabile – Albergatore – Tassa di soggiorno – Mutazione qualifica a responsabile d'imposta – Danno erariale e giurisdizione contabile

La Sezione ha evidenziato che, fino alle modifiche introdotte con il D.L. n. 34/2020, qualora sia istituita e regolamentata l'imposta di soggiorno, il gestore di una struttura ricettiva assume la qualifica di agente contabile ed è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione, ai sensi dell'art. 74, comma 1, del R.D. n. 827/1924 e dell'art. 93 del D.lgs. n. 267/2000. Il mutamento della qualifica soggettiva del gestore, da agente contabile a responsabile di imposta, introdotto dal D.L. n. 34/2020, ha valore solo per il futuro e, dunque, dal 19.5.2020, giorno della sua entrata in vigore. Da quella data, il gestore non è più soggetto alla resa del conto giudiziale.
Tuttavia, in caso di danno erariale, resta, comunque, soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, anche dopo l'introduzione del citato decreto. Il gestore, infatti, anche sulla scorta delle previsioni del regolamento comunale, è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini della riscossione dell'imposta, che comporta il maneggio di denaro a destinazione pubblica; ne consegue che si instaura un rapporto di servizio, che prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate. Pertanto, l'omesso riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa di soggiorno, configura la sussistenza di un danno erariale, addebitabile al convenuto a titolo di dolo.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Toscana, n. 119/2021 e n. 273/2020
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 26499/2020, n. 14891/2010 e n. 13330/2010
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Veneto, n. 121/2018
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Piemonte, n. 76/2017
Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 22/2006/QM

Riferimenti normativi
Art. 180, D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020
Art. 93, D.lgs. n. 267/2000
Art. 74, comma 1, R.D. n. 827/1924

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Toscana, Sentenza n. 14 del 28.01.2022

Agente contabile – Agente "di fatto" – Mancanza di nomina formale – Responsabilità

La Corte ha evidenziato come il dipendente pubblico che svolge "di fatto" le funzioni di agente contabile, in assenza di una nomina formale, sia, comunque, soggetto agli obblighi ed alle responsabilità di chi abbia un'investitura formale nel ruolo di agente contabile. Pertanto, nel caso in cui l'agente contabile "di fatto" commetta errori nella gestione delle risorse finanziarie, può essere responsabile di danno patrimoniale diretto, di danno non patrimoniale all'immagine della P.A., in presenza del c.d. clamor fori, nonché di danno patrimoniale da disservizio.

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Toscana, Sentenza n. 2 del 14.01.2022

Agente contabile – Albergatore – Tassa di soggiorno – Mutazione qualifica a responsabile d'imposta – Sussistenza giurisdizione contabile

La Corte ha rilevato che continuare a considerare il gestore della struttura ricettiva alla stregua di un agente contabile mal si concilierebbe con quanto affermato dalla Cassazione penale, in quanto, escluso il reato di peculato, le somme dovute dall'esercente apparterrebbero al patrimonio del medesimo (non a quello del Comune), per cui non vi sarebbe alcun "maneggio di denaro pubblico", conditio sine qua non per l'attribuzione della qualifica soggettiva. Pertanto, la Sezione ha affermato che a seguito dell'innovazione legislativa, sarebbe venuta meno la possibilità di qualificare il titolare di struttura ricettiva quale "incaricato di pubblico servizio" e, conseguentemente, "agente contabile", non potendoglisi imputare alcuna condotta di omesso versamento di denaro pubblico, bensì solo l'inadempimento di un obbligo tributario.
Nondimeno, il fatto che il decreto-legge n. 34 del 2020 abbia inciso sullo status soggettivo del gestore, aggiungendo al comma 1-ter la qualifica di "responsabile di imposta", in assenza di disposizioni di segno contrario, non appare idoneo ad inficiare gli ulteriori obblighi connessi alla qualifica di agente contabile, cui anzi la norma testualmente rinvia, alla luce dei diversi presupposti e delle differenti finalità degli adempimenti connessi a qualifiche che risultano compatibili, sia a livello logico che giuridico.
Altresì, a giudizio della Corte, non può sostenersi che la depenalizzazione della condotta illecita dell'albergatore, unitamente all'introduzione di una forma di solidarietà tributaria dipendente a carico del medesimo, abbiano innovato in ordine al consolidato assetto della responsabilità amministrativo–contabile dell'esercente stesso dinanzi alla Corte dei conti.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione III Centrale di Appello, n. 247/2021 e n. 188/2020
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 19654/2018
Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5545/2017
Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 22/2006/QM

Riferimenti normativi
Art. 180, D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020
Art. 93, D.lgs. n. 267/2000
Art. 178, R.D. n. 827/1924

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Liguria, Sentenza n. 1 del 10.01.2022

Agente contabile – Albergatore – Tassa di soggiorno – Mutazione qualifica a responsabile d'imposta – Sussistenza giurisdizione contabile

Il Collegio ha ricordato che il titolare e gestore di una struttura alberghiera si assume gli obblighi strumentali alla riscossione di somme di pertinenza dell'ente locale ed alla loro custodia, rendicontazione e riversamento. In tal senso si sono espresse le Sezioni riunite della medesima Corte, con sentenza n. 22/QM/2016, nonché le Sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza n. 19654/2018, secondo la quale "poiché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o 'albergatore') attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico (…) con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato". Come delineato dalla giurisprudenza della Corte dei conti, il contabile riveste una posizione di garanzia qualificata, con la conseguenza che la prova della condotta causativa di danno è raggiunta qualora risulti la violazione degli obblighi di servizio in assenza di ragionevole giustificazione.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 19654/2018
Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 22/QM/2016

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Emilia-Romagna, Sentenza n. 407 del 23.12.2021

Agente contabile – Albergatore – Tassa di soggiorno – Servizio pubblico – Mutazione qualifica a responsabile d'imposta – Responsabilità contabile

La Corte ha ricordato che le Sezioni unite della Corte di cassazione (Ordinanza n. 19654/2018) hanno ribadito che l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale ha natura di servizio pubblico e che l'obbligazione del concessionario di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili, in ragione della tutela dell'interesse della pubblica amministrazione. Ne consegue che il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto. A giudizio del Collegio, tale schema procedimentale di tipo contabile non sembra venuto meno neppure a seguito delle modifiche introdotte, in via emergenziale, dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, atteso che la suddetta disciplina, mentre appare aver operato una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità contabile del gestore stesso, il quale, pur nella veste di responsabile del pagamento, rimane un agente contabile che è tenuto a riversare il denaro pubblico maneggiato nelle casse dell'ente. Irrilevante è, pertanto, la natura di sostituto o di responsabile d'imposta dei gestori delle strutture ricettive, in quanto in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul concetto di agente contabile eminentemente fattuale, la qualità si radica indipendentemente da un titolo formale o giuridico, essendo condizione essenziale e sufficiente la gestione, anche di fatto, di pubblico denaro.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Emilia-Romagna, n. 296/2021
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Toscana, n. 286/2020 e n. 273/2020
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Sicilia, n. 432/2020
Corte di Cassazione, sezione III/A, n. 188/2020
Corte di Cassazione, sezione VI, n. 27707/2019
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 19654/2018
Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 22/QM/2016

Riferimenti normativi
Art. 180, D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020
Art. 4, comma 3, D.lgs. n. 23/2011
Art. 52, D.lgs. n. 446/1997

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regione Campania, Sentenza n. 1010 del 08.10.2021