Fisco e contabilità

Aiuti-bis, in arrivo la disciplina di compiti, ruoli e tempi per blindare i termini dei bilanci di previsione

Per chi non ha approvato il preventivo entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce c'è la sanatoria con la deliberazione del rendiconto della gestione

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

L'assenza del bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce è sanata con la deliberazione del rendiconto della gestione. Al fine di facilitarne l'approvazione nei termini un decreto ne disciplinerà ruoli, compiti e tempistiche. La modifica all'ordinamento contabile degli enti locali è in arrivo con una norma aggiunta dal Decreto Aiuti bis (articolo 16, comma 9-bis del Dl 115/2022) all'articolo 151 del Tuel.

Successivamente all'ottenimento del via libera dalla Commissione Arconet (si veda Nt+ Enti locali & edilizia del 4 agosto), si attendeva l'approvazione della novità. Considerata la permanente presenza di enti che, nonostante le previste sanzioni, non approvano il bilancio di previsione entro l'anno di riferimento, la Commissione si era soffermata sul fatto che un centinaio di essi (soprattutto della regione Sicilia avente una normativa speciale) non hanno ancora approvato il bilancio degli anni già decorsi.

Il nuovo comma 8-bis dell'articolo 151 del Tuel – che entrerà in vigore con la legge di conversione del decreto Aiuti-Bis – prevede che se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando, nelle voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza», gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio. Fermo restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti (e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174), l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Per favorire, poi, l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge, con decreto della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile, sarà prevista un'apposita disciplina del relativo processo. Nel principio contabile applicato, concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 del Dlgs 118/2011) saranno, dunque, specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018 n. 145) è altresì previsto che non saranno revocati i contributi dell'anno 2019 le cui opere risultano affidate entro il 31 dicembre 2021.

Le ulteriori novità in arrivo con la legge di conversione del decreto Aiuti bis riguardano le amministrazioni in crisi. É prorogato al 31 marzo 2023 (dal 28 febbraio) il termine per la rimodulazione dei piani di riequilibrio pluriennali a favore dei capoluoghi di città metropolitana interessati agli accordi di cui al comma 567 della legge di bilancio per il 2022 e in condizioni di predissesto. Questi Comuni, inoltre, al fine di poter predisporre il bilancio di previsione 2022-2024 e solo per il primo esercizio, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 234/2021, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari. Resta fermo l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 di ripiano del disavanzo.

Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti- Sezione delle Autonomie n. 8 del 2022, gli enti locali in dissesto finanziario che, alla data del 30 giugno 2022, hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare un apposito fondo. Quest'ultimo è pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al DL 35/2013 dl 34/2020, e successivi rifinanziamenti, incassate e non ancora rimborsate al 31 dicembre 2022. Tale fondo è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1- quater, del Dl 73/2021.

L'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente derivante dalla ricostituzione di tale fondo è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. L'importo da considerare è pari al maggiore disavanzo al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022. Il ripiano decennale, a partire dal 2023, si applica anche agli enti locali che hanno ricostituito il FAL in sede di rendiconto 2021.

Solleva i Comuni, infine, il fondo di 50 milioni di euro istituito a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, colpite dalla crisi energetica; fino al 50 del fondo è riservato all'attività natatoria.

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