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Verifiche e certificazione del conto annuale del personale da parte dell'organo di revisione

di Patrizio Battisti (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Come già preannunciato su questo quotidiano in data 15 luglio 2021, la scadenza del conto annuale del personale è stata prorogata al 10 settembre 2021. Gli organi di revisione, nel mese di settembre, hanno trovato da subito in agenda un adempimento che nasconde non poche insidie, soprattutto con riferimento all'obbligatorietà della dichiarazione dell'eventuale superamento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rispetto all'annualità 2016.

La funzione dell'organo di revisione sul conto annuale
Questo adempimento coinvolge direttamente anche gli organi di revisione degli enti locali e rientra in uno dei numerosi obblighi previsti nello svolgimento dell'attività di vigilanza prevista dall'articolo 239 del Tuel in materia di «effettuazione delle spese».
Nei Principi di vigilanza e controllo degli organi di revisione degli enti locali del Cndcec (febbraio 2019), al punto 2.10 «Funzione di vigilanza» al punto 6) tra i documenti, per i quali il revisore ha l'obbligo di sottoscrizione, è inserito il conto annuale del personale rimandando alla lettura del Principio n. 6) interamente dedicato ai «Controlli sui vincoli di assunzione e sulle spese di personale» per eventuali approfondimenti. Segnaliamo inoltre che sempre il Cndcec ha licenziato i «Quaderni del revisore degli enti locali» inserendo all'interno una breve check list proprio sul conto annuale del personale.
L'organo di revisione, con la sottoscrizione del conto annuale, chiude un ciclo di controlli sul personale iniziato con il rilascio del parere sul fabbisogno triennale e l'asseverazione degli equilibri pluriennali di bilancio ai fini assunzionali, con la certificazione del dimensionamento del fondo della contrattazione decentrata e la relativa certificazione della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria e le attestazioni rilasciate nella relazione al rendiconto in merito al rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale sia sul tempo indeterminato che determinato e sui contratti di natura flessibile.
L'inserimento dei dati nel sistema Sico non è compito dell'organo di revisione bensì del responsabile del procedimento amministrativo preposto all'unità organizzativa individuata dall'ente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 241/90.
Il presidente del collegio dei revisori è tenuto a sottoscrivere il conto annuale apponendo la firma nell'apposito spazio all'interno della stampa dell'intero modello "certificato". Nel caso in cui il collegio si sia insediato successivamente alla compilazione del conto annuale, il Presidente in carica è tenuto comunque alla sua sottoscrizione.
Quindi, da un punto di vista procedurale, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo è successiva all'inserimento dei dati nel sistema Sico che può avvenire direttamente con la modalità web, attraverso l'invio dell'apposito kit excel oppure tramite trasmissione Ftp.
La ragioneria generale dello Stato nella circolare n. 18 del 28 giugno 2021, considerata la rilevanza del conto annuale ai fini dell'espletamento di monitoraggio e verifica del costo del personale e di analisi dei risultati, invita gli organi di revisione a essere particolarmente tempestivi presso gli enti sottoposti al loro controllo al fine di garantire l'invio delle rilevazioni e la qualità dei dati trasmessi, presupponendo quindi una verifica concomitante alla predisposizione.

Il mancato rispetto del limite della contrattazione integrativa
Nel caso di mancato rispetto del limite previsto dalla contrattazione integrativa, quest'anno la procedura di certificazione è alquanto complessa e coinvolge suo malgrado anche l'organo di revisione. Nell'allegato alla circolare si pone in evidenza una particolare situazione determinata dalla permanenza della squadratura 6 (contrattazione integrativa - superamento del limite 2016). Il verificarsi di questa casistica chiama in causa direttamente l'organo di revisione durante la fase di predisposizione e validazione del conto con la sospensione della certificazione fintanto che l'organo di controllo non proceda a verbalizzare il mancato rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. La modalità e i tempi di questa procedura sono minuziosamente descritti nelle pagine 50, 51 e 178 dell'allegato alla circolare.

La sottoscrizione del modello
Durante la procedura di inserimento dei dati l'organo di revisione dovrà chiedere una copia non ancora validata del conto annuale al fine di effettuare le dovute verifiche, una volta controllato il modello può chiedere all'istituzione di inserire proprie valutazioni e osservazioni in merito ai dati esaminati nella sezione denominata «organo di controllo interno» delle schede Sici. Al termine della procedura di rilevazione l'ente deve trasmettere all'organo di revisione l'intero modello, già sottoscritto dal responsabile del procedimento amministrativo individuato dall'istituzione. Ad eccezione del caso in cui nel modello sia presente la squadratura 6, la stampa da sottoporre al collegio dei revisori, è quella completa del bollino di certificazione e dell'elenco delle eventuali incongruenze riscontrate e relative giustificazioni riportate nel file Pdf delle anomalie che comprenderà anche i commenti degli organi di controllo di I livello nel caso in cui abbiano proceduto all'accettazione con riserva della giustificazione. L'apposizione della firma sul modello "certificato" attesta la conformità dei dati immessi nel sistema Sico con le scritture amministrative e contabili. Anche eventuali rettifiche delle informazioni che si rendano necessarie in una fase successiva, dovranno essere sottoposte nuovamente alla verifica del collegio. L'adempimento si esaurisce con la conservazione cartacea del conto annuale completo di tutte le firme e tenuto a disposizione di eventuali richieste degli organi di controllo (Corte dei conti, ministero dell'Economia e delle Finanze) e da altri organismi (dipartimento della Funzione Pubblica, Aran, comitati di settore).

Le verifiche da effettuare e il sistema sanzionatorio
Le verifiche dell'organo di revisione consistono:
• nel rispetto dei termini prescritti per l'inoltro alla ragioneria dello Stato di questo documento. Occorre porre ben in evidenza la data di scadenza poiché il termine è perentorio e la mancata trasmissione comporta l'applicazione di sanzioni in capo all'ente previste dall'articolo 11,del Dlgs 322/1989;
• nella corretta compilazione delle informazioni relative ai componenti del collegio dei revisori richieste nella scheda informativa n. 1;
• nel controllo specifico della "tabella di riconciliazione conto annuale/bilancio /Siope" con i dati relativi al rendiconto e la correttezza dei codici Siope;
nella corretta compilazione della tabella 15 e delle schede sici (specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa) in applicazione dell'articolo 40-bis del Dlgs 165/2001.

Infine, tra i compiti assegnati all'organo di revisione la circolare ha richiamato l'attenzione sull'obbligo di procedere alla pubblicazione del modello certificato del conto annuale, nel proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità, così come previsto dagli articolo 16 e 17 del Dlgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione". La mancata pubblicazione del modello, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis del Dlgs 33/2013, costituisce elemento di valutazione negativa dei dirigenti ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, così come previsto dagli articoli 46 e 47 di detto decreto, modificati dall'articolo 1, comma 163, lettera a) e lettera b) della legge 160/2019.

(*) Odcec Tivoli - consigliere nazionale Ancrel

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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

CORSO "L'OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE" III EDIZ. 20/09/2021 – 02/10/2021
Ancrel Nazionale Ente accreditato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, -Ancrel Campania ed Ancrel Oristano presentano il CORSO "L'OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE" III ediz. 20/09/2021 – 02/10/2021 PREVISTO DALL'ART. 2 DEL DM 2 DICEMBRE 2016 E DA ULTIMO, DALL'ARTICOLO 6 DEL D.M. 6 AGOSTO 2020 destinato agli iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance. Obiettivi: Il percorso formativo si propone di garantire le conoscenze e le competenze dei professionisti in materia di OIV, specializzando e aggiornando le competenze dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli OIV. Maggiori dettagli nela brochure

FORMAZIONE SU ENTI LOCALI E-LEARNING 2021
L'ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Belluno, l'ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento Rovereto e Ancrel, sezione Veneto, mettono a disposizione dei soggetti che operano negli enti locali una proposta formativa in modalità e-learnig on demand. Le attività formative sono rivolte in particolare ai responsabili dei servizi finanziari, tributi, personale, contratti, partecipate, ai segretari provinciali e comunali, ai Presidenti di Provincia, sindaci, delegati provinciali e assessori comunali, ai dottori e ragionieri commercialisti ed esperti contabili, ai revisori legali. Il programma è articolato su dodici lezioni, ciascuna di 2 ore. Maggiori dettagli nella brochure

CORSO BASE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Vicenza, il 11 - 16 novembre 2021, si terrà un corso che si propone di fornire una formazione professionale di base per l'attività di revisione di enti locali necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec. Maggiori dettagli nella brochure

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Treviso/Belluno, dal 27 settembre 2021 all'8 novembre 2021; a Venezia, dal 28 settembre 2021 al 2 novembre 2021 e a Verona, dal 29 settembre 2021 al 3 novembre 2021 si terrà un corso si propone di fornire un aggiornamento professionale nell'attività di revisione di enti locali, necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec e a quelli previsti dal programma di aggiornamento professionale per revisori legali di cui al Dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010 (per le materie caratterizzanti gruppo A) per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il corso è utile anche ad amministratori e funzionari di enti locali e società partecipate da enti locali . Maggiori dettagli nella brochure

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Trento, dal 30 settembre al 4 novembre 2021 si terrà un corso si propone di fornire un aggiornamento professionale nell'attività di revisione di enti locali, necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec e a quelli previsti dal programma di aggiornamento professionale per revisori legali di cui al Dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010 (per le materie caratterizzanti gruppo A) per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Maggiori dettagli nella brochure