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Concorsi e Covid, le sessioni suppletive vanno pianificate

Secondo il Tar Lazio non è affatto corretto ritenere di dover attendere ricorsi e sentenze

di Pietro Alessio Palumbo

Sessioni suppletive o supplementari del concorso per coloro che dimostrino di essere stati impediti a parteciparvi per ordine della pubblica autorità connesso a esigenze di salute collettiva hanno carattere riparatorio: sono imprescindibili. E anzi, a fronte di provvedimenti di carattere diffuso appare oggi persino priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione da parte dell'ente di strumenti idonei a garantire la partecipazione di tali soggetti alle prove selettive. Per cui - ha evidenziato il Tar Lazio (sentenza n. 10132/2022) - non è affatto corretto ritenere di dover attendere ricorsi e sentenze per predisporre prove suppletive.

Di regola, meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, non impongono all'amministrazione un rinvio generalizzato delle prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami. Prevale l'interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali; che è essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall'Amministrazione attraverso l'indizione della procedura di reclutamento. Tuttavia tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali in cui l'impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative della libertà costituzionali; necessarie per tutelare la salute non solo e non tanto individuale del candidato colpito dall'evento significativo, quanto piuttosto pubblica, della generalità dei cittadini, compresi i concorrenti del candidato assente.

Il principio di contestuale svolgimento delle prove selettive risulta cedevole rispetto alla tutela del diritto dei cittadini a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per cause di forza maggiore documentate in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. La straordinarietà della situazione pandemica ancora in atto giustifica la previsione di prove supplementari o di altri strumenti che comunque consentano lo svolgimento delle prove concorsuali a coloro a cui tale partecipazione sia stata inibita per motivi di pubblica necessità. Si deve ritenere che nel contesto di una emergenza epidemiologica globale e senza precedenti la predisposizione di una sessione suppletiva a carico dello stesso potere pubblico è finalizzata a ripristinare una condizione di parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica sia stata segnata più degli altri dalle condizioni in corso. In definitiva, in condizioni di gravità e purché sia assicurata la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate, l'ordinamento giustifica la deroga al principio di contestualità delle prove.

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