Urbanistica

Tettoie, se non creano volume non alterano le condizioni dell'immobile

Per il Tar Sardegna inoltre è possibile che l'istanza di accertamento di conformità sia accompagnata dalla realizzazione di manufatti desstinati allo scopo

di Davide Madeddu

L'istanza di accertamento di conformità, accompagnata dal progetto di opere necessarie a garantirne il rispetto delle condizioni, non è incompatibile con la realizzazione di nuovi manufatti destinati a questo scopo. È una delle motivazioni con cui il Tar di Cagliari ha accolto il ricorso di un cittadino di un comune dell'Oristanese che aveva presentato ricorso contro il diniego definitivo del Comune relativo a un accertamento di conformità di un fabbricato di civile abitazione.

Tutto è nato quando il proprietario di un immobile a uso residenziale costruito nel 2007 in un'area area B6 in zona non sottoposta a vincoli paesaggistici, ha ricevuto la notifica (nel 2020) con cui è stata ordinata (in seguito a sopralluogo del comune avvenuto nel 2019) la demolizione «di opere non coperte dal titolo edilizio», consistenti in un «manufatto destinato a cucina rustica realizzato sul confine sudovest della proprietà, un'adiacente cella frigo, un locale adibito a servizio igienico e una tettoia per legnaia». Tutti, come si legge nel provvedimento «non rispettosi del distacco minimo di metri 8 dal corpo di fabbrica principale previsto dal regolamento edilizio comunale» e inoltre una piccola tettoia sull'ingresso nel prospetto nord, un cancello scorrevole nel confine sudest, due finestre nel garage (invece dell'unica finestra prevista), una finestra di areazione nel seminterrato, due massicciate sul terreno di pertinenza pavimentate in calcestruzzo con n. 2 scalette (da 4 e 5 gradini) necessarie per allineare all'uscita dall'abitazione la mutata pendenza all'ingresso, infine un locale di sgombero adibito a cantina nel seminterrato.

Nel 2020 il proprietario aveva presentato istanza di accertamento in conformità chiedendo contestualmente di «armonizzare i manufatti realizzati lungo il confine col corpo di fabbrica principale attraverso l'esecuzione di un modesto intervento di ricongiungimento tra il fabbricato principale e i suddetti volumi». Gli uffici comunali hanno espresso parere negativo motivandolo con il fatto che «la domanda di accertamento di conformità può essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformità finalizzate unicamente all'eliminazione delle parti o degli elementi incongrui e comunque non accertabili, e gli interventi volti alla modifica dell'esistente per ricondurlo alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dallo strumento urbanistico vigente al momento della domanda di accertamento di conformità».

Anche la tettoia, sarebbe stata realizzata - secondo il Comune -«in violazione delle distanze prescritte dalle norme tecniche di attuazione del vigente piano urbanistico comunale, le quali fissano in 4 metri il distacco minimo da osservarsi tra il fronte edilizio e la via pubblica». Inoltre, sempre secondo l'amministrazione pubblica, «non sono rispettate le distanze tra pareti finestrate e altri corpi di fabbrica (minimo 8 metri), ai sensi del D.A. 2666/U/1983 e delle norme tecniche di attuazione del vigente piano urbanistico comunale».

Per i giudici, che hanno accolto il ricorso, «deve premettersi che i manufatti abusivamente realizzati, nella limitata parte in cui sono dotati di consistenza volumetrica, non comportano la violazione dell'indice fondiario del lotto, neppure se sommati alle nuove opere proposte dall'interessato per ricondurre a legittimità l'intervento». I magistrati amministrativi hanno inoltre sottolineato che entrambi i rilievi motivazione del Comune non sono condivisibili. «Il primo perché il tenore testuale dell'art. 16, comma 2 bis, della legge Regione Sardegna n. 23/1985, nel consentire che l'istanza di accertamento di conformità sia "accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformità", non è affatto incompatibile con la realizzazione di nuovi manufatti a ciò specificamente destinati - scrivono -. Il secondo perché l'intervento proposto nel caso di specie, consistente nella realizzazione di due semplici tettoie in aderenza prive di consistenza volumetrica, non è obiettivamente in grado di operare alcuna trasformazione tipologica dell'edificio, che rimarrebbe immutata».

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