Amministratori

Stop del Viminale alle cancellazioni dall'anagrafe dei cittadini «fragili» a causa del Covid

La circolare arriva dopo un'interrogazione al Ministro Lamorgese da parte di Federico Fornaro (Leu)

di Amedeo Di Filippo

La cancellazione dall'Anpr può essere disposta solo dopo ripetuti accertamenti negativi; è sempre possibile chiedere una nuova iscrizione in anagrafe e il comune può procedere alla reiscrizione per successiva ricomparsa; le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o tributo; il comune è tenuto a registrare anche le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che vi abbiano stabilito il domicilio. Lo chiarisce il ministero dell'Interno con la circolare n. 23/2021 a tutela di coloro che, in situazione di fragilità a causa del Covid, sono stati cancellati dall'anagrafe.

L'interrogazione
Il documento ha origine da una interrogazione rivolta dal deputato Federico Fornaro (Leu) al Ministro dell'Interno relativa alla circostanza che, a seguito degli accertamenti effettuati dagli uffici comunali, le persone di cui viene constatata l'irreperibilità all'ultimo domicilio possono essere cancellate dall'anagrafe comunale. Questa situazione accade in modo particolare alle persone con fragilità economica, psichica, familiare e ai migranti, colpendo le tante persone che, a seguito della crisi economica provocata dalla pandemia da Covid-19, hanno perso il lavoro o si sono trovate in gravi difficoltà economiche e sociali.
La cancellazione dall'anagrafe, sostiene il deputato, comporta diverse e gravi conseguenze, tra le quali l'impossibilità di ottenere un documento di identità e un certificato anagrafico, così escludendo i cittadini da tutte le prestazioni socio-sanitarie, prima fra tutte la vaccinazione, e dai percorsi di sostegno e assistenza. Si tratta di migliaia di cittadini «sostanzialmente invisibili alle istituzioni» che per questo non possono esercitare i propri diritti e che, essendo in gravissime difficoltà economiche, hanno difficoltà a reiscriversi all'anagrafe.

La risposta
Nel corso della discussione in aula del 28 aprile, il Ministro Lamorgese ha assicurato che le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o tributo, per cui il procedimento di iscrizione o reiscrizione anagrafica è gratuito. Ha inoltre precisato che il procedimento di cancellazione per irreperibilità viene concluso a seguito di ripetuti controlli che abbiano dato esito negativo, in un periodo non inferiore all'anno. In più, a seguito della cancellazione è comunque possibile chiedere una nuova iscrizione e il comune può procedervi d'ufficio per successiva ricomparsa.
Riguardo ai tempi, Lamorgese ha segnalato che l'ufficiale dell'anagrafe provvede a tale adempimento entro due giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza o dagli accertamenti svolti, fatto salvo l'obbligo di verificare, nei successivi 45 giorni, l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per la registrazione e, in particolare, quello della dimora abituale del richiedente all'indirizzo indicato nell'istanza. Ha infine segnalato come la normativa anagrafica impegna il comune a registrare anche le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio. Ciò consente anche a tale particolare categoria di soggetti vulnerabili il pieno godimento dei diritti alle prestazioni socio-sanitarie e la possibilità di ottenere i documenti di identità.

La circolare
In sede di replica il deputato Fornaro ha posto al Ministro il problema di come la posizione espressa venga interpretata sul territorio, chiedendo una circolare interpretativa in quanto risulta che alcuni Comuni, pur in presenza della gratuità dell'attivazione del procedimento di reiscrizione, applicano sanzioni amministrative. Richiesta subito esaudita dal Viminale che, con la circolare n. 23/2021 firmata dal Direttore dei servizi demografici, invia le opportune istruzioni a prefetti e sindaci, in linea con quanto anticipato dal Ministro.
La nota infatti evidenzia che la cancellazione dall'Anpr può essere adottata solo dopo ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, che abbiano dato esito negativo. Ricorda che è sempre possibile per l'interessato chiedere una nuova iscrizione in anagrafe e per il comune procedere d'ufficio alla reiscrizione per successiva ricomparsa, entro due giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza o dagli accertamenti.
Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o tributo, per cui il procedimento di iscrizione o reiscrizione è gratuito; e che il comune è tenuto a registrare le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che vi abbiano stabilito il proprio domicilio, consentendo anche ai soggetti vulnerabili il pieno godimento dei diritti alle prestazioni socio-sanitarie e la possibilità di ottenere documenti di identità.

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