Personale

Versati all’Inps i contributi dell’attività subordinata svolta per la Pa

Anche se si sceglie di mantenere l’iscrizione alla Cassa di riferimento

di Matteo Prioschi e Fabio Venanzi

Anche qualora un professionista, che riceve un incarico a tempo dalla pubblica amministrazione nell’ambito del Pnrr, decida di mantenere l’iscrizione alla sua Cassa di previdenza, i contributi previdenziali maturati durante l’incarico verranno versati alla gestione dipendenti pubblici dell’Inps.

Nell’ambito del Pnrr, i liberi professionisti possono essere assunti a tempo dalle pubbliche amministrazioni. Il decreto interministeriale (Lavoro, Economia, Pubblica amministrazione) del 2 settembre 2022 ha dettato le regole affinché questi professionisti possano mantenere o meno l’iscrizione alla Cassa previdenziale di appartenenza mentre sono dipendenti pubblici.

L’articolo 2 del Dm stabilisce che, se il professionista non vuole mantenere l’iscrizione alla Cassa, l’iscrizione viene sospesa nulla è dovuto a quest’ultima, salvo eventuali contributi obbligatori per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, collegio od Ordine professionale. I contributi maturati e versati all’Inps ex-Inpdap verranno trasferiti alla Cassa al termine del contratto, senza oneri per Cassa e professionista.

L’articolo 3 riguarda l’opzione per il mantenimento dell’iscrizione alla Cassa. Esso stabilisce che durante il contratto di lavoro dipendente, vanno versati alla Cassa le contribuzioni soggettiva e integrative minime se previste, nonché quella per le prestazioni assistenziali, salvo quella per l’indennità di maternità perché, si legge nel decreto ministeriale, assicurata dall’Inps (in realtà è assicurata dalla pubblica amministrazione datore di lavoro).

Ebbene, come ci è stato confermato dall’Adepp, quest’ultima opzione comporta che gli eventuali contributi minimi siano versati dal professionista alla Cassa di tasca propria. La contribuzione previdenziale maturata come dipendente pubblico sarà versata dall’amministrazione datore di lavoro comunque all’Inps ex-Inpdap.

Di conseguenza per lo stesso arco temporale, il professionista avrà copertura previdenziale sia presso la Cassa che l’istituto nazionale di previdenza. A fine carriera, qualora decidesse di accedere alla pensione erogata dalla Cassa, potrà valorizzare, ai fini dell’importo dell’assegno, i contributi giacenti all’Inps ricorrendo al cumulo.

Fa eccezione il caso in cui la Cassa consenta di versarvi i contributi anche in qualità di lavoratore dipendente. In tale ipotesi il professionista può scegliere questa opzione, informando la Cassa e l’amministrazione pubblica.

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