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Diritto di accesso, le garanzie in caso di smarrimento dell'atto e per il confinante

La Pa non può limitarsi a dichiararne l'irreperibilità ma deve certificare le modalità di conservazione

di Amedeo Di Filippo

Dal Tar Campania due sentenze utili a meglio qualificare il diritto di accesso: con la prima dispone che in caso di smarrimento dei documenti la Pa non può limitarsi a dichiararne l'irreperibilità ma deve certificare le modalità di conservazione, le ragioni dello smarrimento, le ricerche compiute; con la seconda riconosce il diritto del proprietario di un immobile confinante con quello in cui è stato realizzato un intervento edilizio a conoscere la relativa documentazione.

Documenti smarriti
Nella sentenza n. 899/2023 si tratta il ricorso per l'annullamento del diniego a una istanza di accesso alla cartella sanitaria, formalizzata allo scopo di conseguire il risarcimento dalla compagnia di assicurazione, avendola l'azienda sanitaria smarrita. Il Tar Campania dichiara fondato il ricorso, nella considerazione che l'ente deve certificare l'inesistenza dei documenti richiesti e fornire adeguata certezza al richiedente per quanto necessario a consentirgli di determinarsi sulla base di un quadro giuridico e provvedimentale completo ed esaustivo. Talché, posto che l'esercizio del diritto non può che riguardare i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili, al fine di dimostrare l'oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso non è sufficiente la mera indisponibilità degli atti, ma spetta all'amministrazione darne dettagliato conto.
Queste le indicazioni: l'amministrazione deve eseguire con la massima accuratezza e diligenza sollecite ricerche per rinvenire i documenti richiesti e dare conto al richiedente delle ragioni dell'impossibilità di ricostruire gli atti mancanti, delle eventuali responsabilità connesse e dell'adozione degli atti di natura archivistica che ne accertino lo smarrimento o l'irreperibilità in via definitiva. Deve anche manifestare quali ricerche siano state eseguite, con riguardo alla modalità di conservazione degli atti richiesti e alle articolazioni organizzative incaricate della conservazione, e quali siano le concrete ragioni del mancato reperimento. L'amministrazione deve comunque provvedere in merito alla istanza apprestando ogni opportuna attestazione circa l'inesistenza o la indisponibilità della cartella clinica e trasmettendo la documentazione ancora in suo possesso.

Accesso del confinante
La sentenza n. 954/2023 si esprime sul ricorso per l'annullamento del provvedimento di diniego emesso da un comune su una richiesta di accesso formulata da un cittadino nei confronti degli atti autorizzativi rilasciati su fondi limitrofi dove è sorto un ristorante. L'ente ha negato l'accesso ritenendolo generico e senza alcuna motivazione atta a dimostrare l'interesse diretto, concreto e attuale. Il Tar Campania considera invece fondato il ricorso, ritenendo l'accesso funzionale all'esercizio delle «indefettibili guarentigie» del titolare del diritto dominicale sul bene immobile confinante, che è portatore degli interessi alla quiete, al decoro, alla salute e alla integrità dell'ambiente. Posizione che gli consente di poter verificare la correttezza della posizione del confinante e dei lavori da questi eseguiti sotto il profilo edilizio, urbanistico e paesaggistico e che per questo fonda la sussistenza di un interesse personale, attuale e concreto all'ottenimento degli atti.
Il proprietario di un'area o di un fabbricato confinante con l'immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio è infatti titolare di un interesse differenziato e qualificato all'esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell'organo competente e può pretendere, qualora non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, che l'amministrazione è tenuta ad adottare.

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